Trascorre il tempo e della revisione del procedimento che riguarda Alberto Stasi si sono perse le tracce.
In realtà, prosegue il lavoro degli avvocati di Alberto Stasi e sul punto ci permettiamo di segnalare la sentenza della cassazione penale sezione 2 numero 29093/2026 che si è soffermata su un punto nevralgico del giudizio di revisione: “individuare – attraverso il raffronto con la piattaforma probatoria valutata nella sentenza in giudicato – il carattere di novità della prova; quindi, previo vaglio della sicura affidabilità delle prove nuove, saggiare la resistenza, rispetto ad esse, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna”.
Con riferimento al giudizio di revisione, pare utile rammentare come l’art. 630 cod. proc. pen. stabilisca – per quanto di interesse – che «La revisione può essere richiesta […] lett. c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 cod. proc. pen.».
Espressamente, poi, il legislatore ha escluso, all’art. 637, comma 3, cod. proc. pen., che il giudice possa pronunciare il proscioglimento «esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio».
Al riguardo, si osserva che la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell’ammissibilità della istanza di revisione, per “prove nuove”, rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., debbono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 – 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01; Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739 – 01).
In tal senso, è stato quindi precisato che, nella nozione di nuove prove, rilevanti ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046 – 01).
Con riferimento al giudizio di revisione, inoltre, nella valutazione delle prove nuove viene in rilievo la distinzione logico-funzionale tra la fase che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta – da valutarsi apprezzando l’astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto – e quella successiva, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento.
La cesura, voluta dal legislatore, tra la fase di ammissibilità della domanda ed il giudizio di revisione, con la conseguente distinzione dei criteri che presidiano le rispettive valutazioni, risulta dalla previsione, contenuta nell’art. 631 cod. proc. pen., secondo cui «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto».
Solo per l’accertamento degli elementi rappresentati a sostegno della domanda di revisione, una volta vagliatane la ammissibilità, troveranno quindi applicazione, nel giudizio di revisione, a norma dell’art. 636, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni relative agli atti preliminari al dibattimento e quelle concernenti la fase dibattimentale di primo grado, «in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione».
Si è così precisato che la richiesta di revisione, che fonda sulla esistenza di prove nuove, affida al giudice una valutazione preliminare che, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422 – 01; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563 – 01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, Rv. 259779 -01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496 -01).
Al riguardo, è stato opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta, proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi (Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, Di Pressa, Rv. 266810 -01, in motivazione; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, cit.). In tal senso si è chiarito che, ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto sulla ammissibilità della istanza, le dichiarazioni testimoniali, dedotte quali nuove prove, devono risultare astrattamente idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01).
La genericità delle previsioni normative di cui agli artt. 630, lett. c), e 631 cod. proc. pen. induce poi ad escludere, nel vaglio di ammissibilità della richiesta di revisione, limitazioni correlate alle modalità di acquisizione degli elementi probatori, ed a ritenere, quindi, utilizzabili, ai fini della presentazione della richiesta, anche elementi desumibili dalle indagini difensive (Sez. 6, n. 509 del 13/02/1998, Pittella, Rv. 211059 – 01).
La valutazione sommaria, espressa sulla ammissibilità della richiesta, si concreta in una valutazione de plano, mediante la verifica che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l’osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata.
La valutazione espressa in detta fase, pertanto, non preclude, ne’ limita, il potere della Corte di appello di valutare l’ammissibilità delle nuove prove richieste e, cioè, la loro rilevanza, ai fini dell’accertamento del fatto, mediante la comparazione della resistenza delle prove già acquisite alla luce delle nuove addotte o che si intenda addurre (Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turra, Rv. 273452 – 01; Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 – 01; Sez. 1, n. 6337 del 12/11/1997, Grgic, Rv. 208943 – 01).
Invero, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della cassazione, il fatto che l’istanza di revisione abbia superato la delibazione sommaria di cui all’art. 634 c.p.p., non essendo peraltro più prevista dal vigente codice di rito una fase rescindente, nel significato formale del termine, ed una fase rescissoria del precedente giudizio, non preclude la successiva declaratoria di inammissibilità e, ovviamente, il rigetto della richiesta di revisione (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 – 01; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220441 – 01). Ne consegue che, in sede di giudizio di revisione, la Corte di appello potrà rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l’inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, cit.; Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pisano, cit.; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02).
E’ solo, dunque, nella fase del giudizio di revisione, una volta ammesso, che il condannato può trovare ascolto adeguato nel merito dell’esame della prova nuova dedotta, attraverso un vaglio che si snoda con le forme dibattimentali.
Quanto al diritto alla prova nel giudizio di revisione, nella Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale, pag. 137, si osserva che il «richiamo espresso alle norme del dibattimento di primo grado […] si spiega con la necessità, nei limiti dettati dalla richiesta di revisione, di svolgere tutte le attività istruttorie necessarie, che non sono proprie di un giudice di appello».
Quanto ai mezzi di prova, devono ritenersi ammissibili non solo quelli indicati nella richiesta, ma anche quelli offerti o proposti nel corso di giudizio, purché in rapporto con le ragioni su cui si fonda la richiesta, che costituisce il parametro per misurarne la rilevanza: invero, l’art. 636, comma 2, cod. proc. pen. espressamente delimita la applicabilità delle disposizioni richiamate con le «ragioni indicate nella richiesta di revisione».
In tali termini, il diritto alla prova, derivante dal richiamo contenuto nell’art. 636 c.p.p., comma 2, alle disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII, deve essere interpretato nel senso che dette disposizioni si applicano nei limiti delle ragioni proprie del processo di revisione, di talché, ove le “nuove prove” risultino inidonee ad inficiare l’accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta (Sez. 3, Sentenza n. 20467 del 04/04/2007, Candotti, Rv. 236673 – 01 che, nell’enunciare il principio, ha osservato come la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottragga alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici).
Il rinvio alle norme del dibattimento di primo grado implica l’applicabilità dell’art. 495 cod. proc. pen. e di conseguenza, con riguardo a criteri di ammissione, dell’art. 190 cod. proc. pen.
Nel caso di nuove prove testimoniali, quindi, il giudice della revisione, solo dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, dovrà saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, cit.; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619 -01, che ha chiarito come la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile deve avvenire sulla base di una globale “riconsiderazione” della piattaforma probatoria, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del novum).
Ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova dovrà pertanto condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 – 01).
Ciò premesso, risulta dunque indispensabile, al fine del giudizio di revisione, individuare – attraverso il raffronto con la piattaforma probatoria valutata nella sentenza in giudicato – il carattere di novità della prova; quindi, previo vaglio della sicura affidabilità delle prove nuove, saggiare la resistenza, rispetto ad esse, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.
