Sentenze di condanna penali e pubblicazione online: le indicazioni della Corte Europea (Andrea Pedicone)

Pubblicare online una sentenza di condanna non equivale a fare giornalismo. Per fruire delle deroghe previste dall’articolo 85 GDPR è necessario dimostrare che il trattamento sia effettuato da una vera realtà giornalistica, caratterizzata da un lavoro redazionale, da una linea editoriale e dalla verifica delle informazioni. Se priva di tali requisiti, una pubblicazione online non può essere considerata un’attività giornalistica. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 9 luglio 2026, relativa alla causa C-199/24 (allegata al post).

La pronuncia tra origine dalla richiesta di cancellazione dei propri dati personali avanzata da un interessato ad una banca dati che rende consultabili a pagamento le sentenze penali. Questa, appellandosi proprio all’attività di giornalismo, ha respinto la richiesta dell’istante. Nella sua pronuncia la Corte, però, ha evidenziato come le deroghe previste dal GDPR (nel caso di specie, appunto, dall’articolo 85), in quanto tali devono essere interpretate in modo restrittivo. E, secondo i Giudici, mettere delle sentenze a disposizione dei propri utenti non rientra nella nozione di scopi giornalistici.

Affinché un trattamento sia considerabile come effettuato per fini giornalistici, deve essere finalizzato alla divulgazione di informazioni, opinioni, idee. A nulla rileva se il trattamento riguardi dati particolari, ovviamente presenti nelle sentenze penali.

La finalità giornalistica dipende dall’esistenza, appunto, di una redazione, di una linea editoriale e dalla verifica delle notizie. Ugualmente priva di pregio è la circostanza che i documenti siano accessibili liberamente o a pagamento; per fruire delle deroghe di cui è cenno, è necessario che il trattamento sia funzionale all’esercizio della libertà di informazione come sopra descritta. In assenza di tali presupposti, il trattamento resta integralmente soggetto agli obblighi previsti dal GDPR.

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