La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24036/2026 ha ricordato che la legittimazione a proporre querela in relazione al delitto di appropriazione indebita, commesso, in danno di un’associazione, dal suo legale rappresentante, compete al singolo associato, che deve ritenersi persona offesa, in quanto titolare di utilità economiche, pur se indirette, connesse all’integrità del fondo comune.
Fattispecie relativa ad un’associazione sportiva dilettantistica.
Deve ribadirsi che una associazione sportiva dilettantistica appartiene alla categoria degli enti, (composti da due o più persone fisiche o giuridiche che intendono perseguire uno scopo comune) senza fine di lucro, per i quali la garanzia per i creditori è offerta, oltre che dal fondo comune, anche dalla previsione di una responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 cod. civ.)
Pertanto, l’insussistenza, in capo all’associato, di una quota del patrimonio dell’associazione non esclude che questi abbia comunque altri diritti di natura patrimoniale, che possono essere lesi da danni al fondo comune: l’associato è titolare di altre utilità economiche – quand’anche solo indirette ─ possibili oggetti di contratti (artt. 1321 e 1174) connesse alla sua qualità, difatti può trasferire (art 24, primo comma cod. civ.) la qualità di associato per atto inter vivos a titolo oneroso e può anche avvenire che l’associazione si trasformi in una società di capitali (artt. 2500-octies cod. civ. e 6 del d.lgs. n. 36/2021) con una corrispondente aspettativa economica valorizzabile in capo all’associato (Cass. civ. Cass. Sez. 5, 12/03/2007, n. 5746, Rv. 596611; Sez. 1, n. 12426 del 01/10/1990 dep. 1991).
