La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 21462/2026 ha ribadito che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero.
Fattispecie di omicidio in concorso, in cui la Suprema Corte ha escluso che nei confronti del ricorrente, la cui posizione era stata stralciata e definita con separata richiesta di archiviazione, potessero estendersi gli effetti della riapertura delle indagini autorizzata nel procedimento principale, per il solo fatto di essere stata disposta per il medesimo fatto di reato a lui originariamente ascritto.
