Truffa aggravata per lo strumento telematico: procedibile a querela (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 27907/2026 ripercorre l’evoluzione normativa in tema di procedibilità per la truffa aggravata per lo strumento telematico.

Originariamente, la giurisprudenza aveva ritenuto integrata l’aggravante comune della minorata difesa, ogni qualvolta l’autore avesse tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione della rete internet, in particolare in tema di messa in vendita di un bene online, accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900-01).

L’applicabilità dell’art. 61, n. 5, cod. pen. (espressamente richiamato dall’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., aggiunto dall’art. 3, comma 28, l. 15 luglio 2009, n. 94) era fatta discendere dalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trovano l’agente e la res; circostanza che determina una posizione di maggior favore del venditore, consentendogli non solo di schermare la propria identità, ma anche – ciò che sarebbe avvenuto, con le debite peculiarità contrattuali, anche nel caso di specie, secondo l’editto imputativo – di non consentire alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 27/01/2025, Masi, Rv. 287452- 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01. Cfr. anche, a contrario, Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01, che ha escluso l’aggravante in questione nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente avvenga via web per poi però svilupparsi mediante incontri di persona per la visione e cessione del bene, poiché in questo caso, a differenza delle trattative svolte interamente online, non ricorre la costante distanza idonea a porre il compratore in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto).

Tali esiti esegetici non restano incisi, e trovano anzi in esso un’indiretta conferma (cfr., in tal senso, anche Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, Balestra, non mass.), dallo ius superveniens che ha introdotto il nuovo numero 2-ter all’art. 640, secondo comma, cod. pen. («se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione», ex art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), l. 28 giugno 2024, n. 90, in vigore dal 17 luglio 2024).

Il principio di specialità e la chiara lettera della legge impongono, dunque, di differenziare l’operatività attuale dei due profili circostanziali, nel senso che l’aggravante comune della minorata difesa ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen. (tuttora rilevante – seppure dopo l’abrogazione del citato n. 2-bis – anche in ordine alla forbice edittale, ai sensi dell’espresso richiamo all’art. 640, terzo comma, cod. pen.) disciplina i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 02) ovvero da altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, diverse dal contatto online; l’aggravante speciale di nuovo conio concerne, invece, le modalità esecutive della condotta, connotata dall’utilizzo di dispositivi digitali «idonei a ostacolare [l’]identificazione» dell’autore del fatto, così collocando specificamente la nuova fattispecie circostanziale tra i cosiddetti computer-related crimes, reati commessi mediante un sistema informatico (Sez. 2, n. 41021 del 06/11/2025, Giannattasio, non mass.).

L’intervento normativo del 2024 – rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un apposito comma – «ha in sostanza recepito l’elaborazione giurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune” dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffe commesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazione del suo interlocutore. […] Il legislatore, allora, ha “enucleato”, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma» (così condivisibilmente, Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco, Rv. 288222-01, in motivazione).

Occorre, dunque, concludere che, nei termini sinora delineati, per quanto attiene al profilo circostanziale del «fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione», sussiste continuità normativa tra le suddette disposizioni, ciascuna delle quali aggravava, ratione temporis, le truffe commesse facendo leva sul difetto di fisica compresenza tra i due contraenti (cfr., in termini, Sez. 2, n. 22918 del 26/05/2026, A., non mass.; Sez. 2, n. 22917 del 26/05/2026, N., non mass.).

Ciò premesso quanto al generale quadro normativo, per quel che concerne la procedibilità, i delitti aggravati ai sensi del citato secondo comma, n. 2-ter dell’art. 640 cod. pen., al contrario delle fattispecie aggravate per la “comune” minorata difesa, sono oggi punibili soltanto a istanza di parte, in forza dell’espressa “deroga alla deroga” prevista dal successivo comma quarto, come modificato sul punto, dall’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80 («Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma»).

Nel caso di specie, di tale assetto normativo danno in qualche modo conto sia l’editto imputativo («art. 640 co. I e II n. 2bis c.p. (in relazione all’art. 61 co. 1 n. 5 c.p.)»), sia il Tribunale (che ha riconosciuto la astratta riconducibilità del fatto alla fattispecie aggravata esclusivamente in base all’utilizzo di modalità telematiche e non per altre ragioni di minorata difesa, sia pure poi ritenendo rilevante, non correttamente, per escludere la circostanza, il successivo uso del telefono).

Con le precisazioni sopra espresse, deve dunque confermarsi che la truffa aggravata per lo strumento telematico non è procedibile per mancanza di querela.

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