Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27637/2026, 9/22 luglio 2026, ha chiarito i criteri di determinazione della competenza per territorio nella truffa contrattuale in cui sia ignoto il luogo in cui il soggetto agente abbia conseguito il profitto del reato.
Rinvio pregiudiziale ai fini della determinazione della competenza per territorio
Il Tribunale di Chieti ha rinviato in via pregiudiziale alla Suprema Corte la questione di competenza territoriale nel processo a carico di XXX.
Questi è imputato del reato di truffa commesso con mezzi telematici, avendo indotto la vittima, con artifici e raggiri, ad effettuare in suo favore un bonifico istantaneo su un conto corrente dotato di IBAN a sé stesso intestato.
Dalla motivazione offerta risulta che il conto corrente riconducibile all’imputato era stato acceso presso una banca “on line”, priva di radicamento territoriale.
Decisione della Suprema Corte
La competenza territoriale va individuata in quella del Tribunale di Chieti.
In termini giuridici, il punto di partenza per la soluzione della questione è da ravvisare nel risalente e mai contestato principio di diritto secondo il quale, poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo, nell’ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della “datio” di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429-01).
Nel caso in esame, la truffa si era consumata attraverso il trasferimento all’imputato della somma di danaro, carpita con artifici e raggiri, avvenuto per mezzo di un bonifico istantaneo accreditato su un conto corrente acceso presso una banca on-line, priva di radicamento territoriale.
Applicando i principi di diritto prima richiamati, il reato si è consumato nel luogo in cui l’imputato ha appreso la somma, il quale luogo, tuttavia, non è noto.
Quel che si conosce è, invece, è il luogo ove la persona offesa aveva effettuato il bonifico, rientrante nel circondario del Tribunale di Chieti.
Questa condotta costituisce un segmento del reato, sicché deve essere applicata la prima regola suppletiva prevista dall’art. 9, comma 1, cod. proc. pen., che recita: “se la competenza non può essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione”.
Tale conclusione tiene anche conto del fatto che la disposizione era avvenuta attraverso un bonifico istantaneo, situazione assimilabile a quella in cui la somma viene accreditata su una carta prepagata non dotata di IBAN.
In caso di carta prepagata senza IBAN (es. ricarica Postepay standard), la giurisprudenza ha costantemente ribadito un principio affermato da Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Rv. 263962-01, in base al quale si valorizza il luogo in cui la vittima esegue materialmente l’operazione di ricarica, poiché il passaggio di denaro è immediato ed irreversibile, e quindi la somma risulta contestualmente sottratta alla vittima disponente e nella disponibilità dell’agente deceptor.
