Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27640/2026, 9/22 luglio 2026, ha riaffermato che grava sul giudice del riesame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione, con puntuale indicazione del materiale indiziario acquisito e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio (cfr. sul punto Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091-01).
Da ciò discende che, a fronte di un atto di impugnazione non inammissibile per genericità, il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare (Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Rv. 284775 – 02; Sez. 6, n. 39412 del 03/12/2025, non massimata).
Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già affrontate dal giudice della cautela, sussiste, infatti, l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente.
Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del Tribunale che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di riesame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del giudice per le indagini preliminari mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente (Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018 Rv. 273451 – 01; Sez. 3, n. 41819 del 29/09/2022, non massimata).
In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare gli indizi a carico, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale indiziario e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive. Va, in proposito, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi dell’ordinanza impugnata idonei a confutarli (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, Rv. 278162-01; Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Rv. 5279297–01; Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, Rv. 289025 – 01).
Deve essere rimarcato, in proposito a tali difetti motivazionali, che il sistema processual-penalistico enuncia un metodo di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione apparente e manifestamente illogica.
In altri termini, la replica che si pretende dal giudice del riesame deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo seguito dal giudice per le indagini preliminari: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” della decisione.
