Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27874/2026, 9/23 luglio 2026, ha ribadito che un istituto carcerario non è un luogo di privata dimora, né un’abitazione, neppure temporanea, bensì un luogo in cui il detenuto viene custodito, sicché la detenzione di un coltello di genere vietato o di un’arma impropria nei locali di un istituto di rieducazione o pena costituisce porto abusivo e non detenzione di arma, perché avvenuto al di fuori dell’abitazione del soggetto che ne ha la disponibilità (fattispecie relativa a cucchiaio o forchetta, in dotazione ad istituto carcerario, di cui sia stato reso acuminato e/o reso tagliente il manico, ritenuti arma impropria: Sez. 1, n. 7194 del 18/03/1986, Rv. 173357; idem, Sez. 5, n. 576 del 23/10/1979, dep. 1980, Rv. 143975, e Sez. 1, n. 9615 del 12/04/1978, Rv. 140721, in ipotesi di porto di un coltello di genere proibito).
In senso analogo, d’altronde, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa anche in relazione ai luoghi di comunità diversi dal carcere (ad es., il cortile dell’edificio sede di una comunità terapeutica: Sez. 1, n. 24558 del 21/06/2006, Rv. 234684), ma anche, più in generale, agli spazi comuni condominiali, sebbene per la diversa ragione per cui, non essendo essi destinati in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non possono considerarsi come sua “appartenenza” (Sez. 1, n. 10810 del 16/01/2020, Rv. 278692).
