Stato di quasi-flagranza e il collegamento inequivoco fra indagato e reato.
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22949/2026 ha stabilito che ai fini della sussistenza dello stato di “quasi flagranza”, è necessario che gli operanti, all’atto dell’intervento, verifichino l’esistenza di evidenze fattuali valevoli a collegare, in maniera autonoma ed immediata, l’indagato al delitto, non essendo sufficiente, a tal fine, la riscontrata presenza del predetto sul luogo dei fatti o la constatazione delle lesioni in concreto riportate dalla persona offesa.
Fattispecie relativa al delitto, non di natura permanente, di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
