Automobilista fermato per un controllo stradale fornisce false dichiarazioni sulla propria identità che vengono immediatamente accertate dalla polizia.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 28287 depositata il 24 luglio 2026 ribadisce un principio già espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 22046/2026 e sottolinea che il reato di cui all’art 495 cod. pen. sanziona la condotta di chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità personali.
La previsione normativa non è funzionale ad un successivo accertamento: si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono fornite e si collega esclusivamente al contenuto di tali dichiarazioni che, una volta rese, in ragione della funzione attestativa delle stesse, integrano di per sé il reato e ledono il bene giuridico della fede pubblica, a prescindere dalla consapevolezza del pubblico ufficiale in ordine alla falsità delle stesse (Sez. 5, n. 49788 del 05/06/2013, dep. 2013, Rv. 257828), e dalla possibilità o meno di quest’ultimo di accertare la reale identità dell’agente (Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990).
La Suprema Corte si esprime sull’offensività del delitto di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie previsto dall’art. 495 c.p., chiarendo che la rilevanza penale della condotta non deve essere valutata esclusivamente in relazione alla funzione identificativa del controllo svolto dal pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a tutte le ulteriori finalità istituzionali che l’attività di verifica è chiamata a perseguire.
