Comparire in aula al solo fine di eccepire una nullità relativa ad una citazione e ricevere la concessione di una sospensione di un’ora per preparare la lista testi e procedere all’escussione di cinque testi del Pubblico ministero.
La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 26658/2026 ha ricordato l’articolo 184 cpp e la tempestività dell’eccezione difensiva per l’omesso avviso del rinvio d’ufficio dell’udienza e del richiesto differimento, così palesando anzitutto di esser comparso al solo fine di far rilevare l’irregolarità.
Ragion per cui erroneamente il Tribunale ha sospeso la trattazione del procedimento soltanto per un’ora, procedendo poi all’assunzione della prova orale.
Fatto:
Risulta degli atti che: l’udienza del 16 giugno 2020 è stata rinviato (con provvedimento del 12 giugno 2020) al 15 settembre 2020, in ragione della pandemia da Covid 19 (ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020); e tale procedimento è stato erroneamente comunicato a mezzo PEC indirizzata a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivamente riferibile al difensore dell’imputato, come in effetti esposto dai Giudici di merito (cfr. verbale dell’udienza del 15 settembre 2020);
il Tribunale, per quel che qui rileva, a fronte dell’eccezione avente ad oggetto l’omesso avviso, ha ritenuto che la comparizione del medesimo difensore, pur non edotto del rinvio d’ufficio, abbia «sana[to] ogni irregolarità» in ordine alla mancata comunicazione; e, rispetto all’ulteriore richiesta difensiva (che – oltre ad aver eccepito l’omesso avviso – aveva chiesto un «termine a difesa» per il deposito di una nuova lista testi a seguito del mutamento della composizione del Collegio) ha disposto una sospensione di un’ora (per predisporre la richiesta di nuovi testi), poiché il procedimento era già incardinato e, dunque, non occorreva rispettare un termine a comparire; e, dunque, ha rigettato le nuove richieste istruttorie dell’avv. Calderone ed ha proceduto con l’escussione di un teste del Pubblico ministero (cfr. verbale cit.).
Decisione:
È dirimente considerare che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid 19, in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza, l’omesso avviso al difensore della fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (cfr. pure Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 – 01; Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 – 01).
Inoltre, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. «la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire» (comma 1); e «la parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni» (comma 2).
Nel caso in esame, l’avvocato Calderone ha eccepito tempestivamente l’omesso avviso del rinvio d’ufficio dell’udienza e chiesto un differimento, così palesando anzitutto di esser comparso al solo fine di far rilevare l’irregolarità.
Ragion per cui erroneamente il Tribunale ha sospeso la trattazione del procedimento soltanto per un’ora, procedendo poi all’assunzione della prova orale.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso
