Il Garante Privacy sventola il cartellino giallo ed ammonisce due avvocati (Andrea Pedicone)

Court official holding a yellow card while two lawyers discuss in courtroom

Le notifiche di atti personali non possono essere inviate ad indirizzi PEC palesemente professionali, aziendali o istituzionali, questo è il sunto della decisione numero 10237805/2026 del Garante della Privacy (provvedimento allegato al post)

Un consulente riceve una diffida ad adempiere e successivamente un decreto ingiuntivo all’indirizzo PEC professionale, provenienti dall’avvocato della sua controparte, e contenenti informazioni private sulla sua persona e sui suoi figli minori. Poiché la corrispondenza, anche PEC, viene letta da suoi collaboratori e da altri consulenti presenti nello studio, l’interessato chiede al legale di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di residenza. L’avvocato di controparte, invece, persevera con le notifiche via PEC. L’interessato ribadisce la sua richiesta arrivando addirittura a diffidare il legale. Resistendo la situazione descritta, l’uomo si rivolge al Garante Privacy.

L’avvocato nei cui confronti è stato presentato il reclamo si è giustificato sostenendo che – a decorrere da una certa data – la notifica via PEC è un obbligo, e che precedentemente, pur non essendo dovuta, era in ogni caso una facoltà non preclusa agli avvocati. Secondo l’Autorità Garante il titolare del trattamento, nello scegliere la forma di notifica allorquando facoltativa, avrebbe dovuto considerare il diritto alla protezione dei dati personali dell’interessato; vale a dire che – stante la mancanza dell’obbligo di effettuare la notifica tramite PEC secondo le modalità previste dalla Legge Cartabia – l’avvocato, per garantire il rispetto dei principi e delle regole in materia di protezione dei dati personali, avrebbe dovuto notificare l’atto giudiziario ad un indirizzo strettamente personale e non professionale del reclamante. A maggior ragione tale accortezza si sarebbe dovuta avere con riferimento a quelle comunicazioni che non rivestivano la qualifica di atto giudiziario, e che pertanto non erano soggette all’obbligo di notifica tramite PEC, al fine di evitare che i dati e le informazioni trasmesse potessero essere lette anche da collaboratori e consulenti dell’interessato, vale a dire da soggetti estranei alla vicenda giudiziaria. Va evidenziato che il destinatario delle comunicazioni ha dato prova di aver più volte invitato il legale della sua controparte ad inviargli qualsiasi documento presso il suo indirizzo di residenza, motivandolo, appunto, con questioni di riservatezza. Egli ha fatto soprattutto riferimento alle informazioni riportate negli atti e riguardanti i figli minori, informando l’avvocato che alla PEC avevano accesso anche altre persone dell’ufficio. Ignorando tutto ciò, l’avvocato non ha attuato l’innovativo principio di “accountability” introdotto dal GDPR che, sostanzialmente ed in parole povere, investe il titolare del trattamento dell’onere di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco conciliando, nel caso di specie, la riservatezza della controparte con il diritto di difesa della sua assistita.

Il Garante ha quindi ritenuto violati gli articoli 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento e sanzionato con l’ammonimento il professionista forense, anche in considerazione del fatto che l’Autorità si era già espressa sul punto sanzionando, nella medesima misura, un altro avvocato per aver eseguito notifiche relative a vicende personali (questioni ereditarie) ad un indirizzo PEC non personale (provvedimento 10199088 del 23 ottobre 2025).

 numero10237805 del 26 febbraio 2026

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