Intercettazioni con captatore informatico: risultati utilizzabili anche se il captatore non è stato costantemente attivo per l’intero periodo utilizzato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29131/2026, 28 maggio/31 luglio 2026, ha chiarito che l’esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l’inutilizzabilità dei relativi risultati.

La disciplina derogatoria prevista dall’art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall’indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, ma non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l’intera durata dell’autorizzazione.

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