Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27116/2026, 12 giugno/17 luglio 2026, ha ribadito che, nel caso di ribaltamento da parte del Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domanda cautelare emessa dal GIP, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, è necessario un confronto critico rispetto al contenuto della pronuncia riformata, nel senso che il secondo giudice non può e non deve ignorare le ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la domanda cautelare, ma deve, se ed in quanto decisive, confrontarsi specificamente con gli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, prendendoli in carico e superandoli con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale a sua disposizione, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione.
In tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Cassazione ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 5, n. 41792 del 22/10/2025, in motiv. § 2; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01).
Va difatti ricordato, in diritto, come l’ampiezza del sindacato da compiere in sede di legittimità, in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato, debba spingersi fino alla verifica circa il fatto che quest’ultimo:
– presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare e chiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata;
– sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali, da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell’applicazione dei canoni della logica;
– non presenti spunti di contraddittorietà intrinseca, risultando anche esente da insormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti, ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in esse presenti;
– non risulti logicamente “inconciliabile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale che ne risulti vanificata o radicalmente inficiata la saldezza concettuale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 25321 del 10/04/2026, non mass., in motiv. § 2.2.).
Occorre, poi, specificamente chiarire che nel caso di ribaltamento da parte del Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello de libertate, di una precedente decisione di rigetto della domanda cautelare emessa dal GIP, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, è necessario un confronto critico rispetto al contenuto della pronuncia riformata, nel senso che il secondo giudice non può e non deve ignorare le ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la domanda cautelare, ma deve, se ed in quanto decisive, confrontarsi specificamente con gli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, prendendoli in carico e superandoli con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale a sua disposizione, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione (cfr. Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020-01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 294982-04).
Invero, la ragione per la quale, in materia di impugnazioni cautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cd. “motivazione rafforzata”, si spiega sulla base del diverso “standard cognitivo”, sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa il procedimento principale rispetto al procedimento incidentale de libertate.
Mentre il primo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di “ogni ragionevole dubbio” (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), il secondo richiede, quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza, ossia un livello di verosimiglianza della responsabilità penale inferiore alla soglia del ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 33344 del 5/05/2023, in motiv.), espresso dall’esistenza di elementi a carico dell’indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002-01). E ciò in quanto, in sede cautelare, l’oggetto della delibazione è diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598-01).
Tuttavia questa diversità sostanziale non esclude e, anzi, impone che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell’indagato nel caso di dubbio, dovendosi dare continuità all’orientamento per il quale, «se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio cautelare, deve privilegiarsi quello più favorevole all’imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superato sulla base di altri univoci elementi di segno opposto» (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Rv. 250243-01; conf., da ultimo, Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982-03; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Rv. 268128-01).
Ciò precisato, rilevanti e significative sono, poi, le differenze strutturali, dal punto di vista procedimentale, che connotano il procedimento principale da quello incidentale de libertate e che si riflettono sul tema – decisivo ai fini della vicenda al vaglio – relativo all’obbligo o meno della motivazione rafforzata.
A parte la diversità di schema – essendo quello incidentale, per definizione, improduttivo di effetti rispetto al procedimento principale in quanto esclusivamente funzionale agli scopi che il legislatore si ripromette di perseguire con la sua introduzione nell’ordinamento processuale – rileva soprattutto la circostanza che, mentre il primo ammette o impone, in determinati e tassativi casi, al giudice di secondo grado di acquisire materiale probatorio utile o necessario per la decisione, il secondo, da un lato, esclude, senza eccezioni, che il secondo giudice possa esercitare poteri istruttori e, dall’altro, ammette che soltanto le parti, a determinate condizioni e nel rispetto del contraddittorio nonché del limite del devolutum, possano produrre elementi diretti ad arricchire il materiale processuale sul quale è stata fondata la decisione cautelare impugnata (argumenta, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249001-01 e in motiv.; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004; Donelli, Rv. 227357-01 e in motiv.).
Logico corollario di tale diversità procedimentale è che il giudice dell’appello cautelare si trova, di regola, a decidere su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice, con la conseguenza che la pars costruens del suo ragionamento, dopo avere svolto quella destruens e cioè la parte critica, non può giovarsi di un novum sul quale fondare una maggiore persuasività della decisione di riforma sicché le divergenze, in mancanza di ulteriori elementi di prova, si radicano intorno a dissensi che raramente sono di tipo qualificatorio, ma che, sovente, sono invece di tipo prettamente probatorio.
Sul punto, con orientamento che merita di essere condiviso, la Suprema Corte ha chiarito (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, cit., in motiv.; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, in motiv.) che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all’indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d’appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, perché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è appunto necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice.
Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale del riesame deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593-01), nel senso che è richiesto un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente motivazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto attraverso l’indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, cit.).
Concludendo sul punto, combinando i principi espressi dalla Suprema Corte, con diversità di accenti in tema di appello cautelare (cfr. Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, cit. ed ivi per richiami, nonché Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, cit. e prec. conf.) – ai quali va data continuità – va, dunque, affermato che la riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello de libertate, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata che, se non può definirsi propriamente “rafforzata” in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, deve però soddisfare l’obbligo di riconsiderazione degli argomenti della decisione liberatoria impugnata, se decisivi ossia interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, non potendo il collegio de libertate ignorare le ragioni giustificative del rigetto ma deve vagliarle criticamente e superarle con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale, configurandosi, altrimenti, un vizio di motivazione, deducibile in cassazione attraverso l’indicazione del profilo neppure implicitamente valutato dal collegio cautelare.
