La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 27190/2026 ribadisce che la remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, c.p. – introdotta dal d.lgs. 150/2022 – non opera quando la persona offesa è minore, incapace o particolarmente vulnerabile, né quando la querela è stata proposta dal rappresentante legale, dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal curatore speciale.
La speciale fattispecie di remissione tacita della querela dettata dall’art.152, comma 3, cod.pen. (e, in particolare, quella dettata dal comma 1) e perfezionata dalla mancata presentazione in udienza del querelante all’udienza fissata per l’assunzione quale testimone, introdotta nell’ordinamento dal d.lgs. n.150 del 2022 – recettiva di principio giurisprudenziale già espresso da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 – 01 – non si applica «quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90-quater del c.p.p..
La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121».
Si tratta di disposizione, come detto, introdotta nell’ordinamento per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 e, quindi, pienamente applicabile ratione temporis al presente giudizio; che, da un lato, ha positivizzato la remissione “tacita” derivante dalla mancata comparizione in udienza del querelante all’udienza fissata per l’assunzione della testimonianza ma, dall’altro, ha escluso tale regime – oltre che nei casi di persona offesa incapace – anche nel caso in cui la querela sia stata presentata dal proprio rappresentante genitoriale o legale.
Osservazioni a fronte delle quali sono manifestamente infondate le deduzioni della difesa dell’imputata e concernenti la dedotta specialità del procedimento di fronte al Giudice di Pace; atteso che la questione in esame non concerne la specialità del rito, bensì le modalità di perfezionamento della remissione in relazione alla specifica qualità della persona offesa.
Nel caso di specie, si verte proprio in tale ultima ipotesi, essendo la querela stata presentata per conto di un soggetto minorenne e non assumendo, quindi, valenza di remissione tacita la mancata presentazione in udienza del legale rappresentante della persona offesa.
Per l’effetto, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti, per il giudizio, al Giudice di pace di Ascoli Piceno.
