Urlare al telefono e usare un tono elevato può configurare un illecito disciplinare?
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 103/2026 ha ricordato che un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi.
In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo
Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva.
Nella motivazione della sentenza del CNF si legge: Il motivo di ricorso è, invece, fondato per quanto attiene alla contestazione di cui al capo b).
L’addebito si compone di due distinte condotte: le presunte espressioni offensive utilizzate nel corso della telefonata del 19.06.2019 e il contenuto della lettera inviata a UBI Banca in data 01.08.2019. Quanto alla conversazione telefonica, lo stesso CDD nella motivazione della decisione impugnata dà atto che le testimonianze raccolte (Avv. [OMISSIS] e sig.ra [OMISSIS]) hanno riferito unicamente di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, ma non hanno riportato alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva nei confronti dell’Avv. [OMISSIS]. Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 CDF, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” 5 ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo.
Quanto alla lettera del 01.08.2019, si deve operare un bilanciamento tra il dovere di correttezza verso il collega e il diritto di difesa dell’assistito.
La lettera in questione era una formale richiesta di risarcimento danni inviata alla banca per conto del sig. [OMISSIS], nella quale si argomentava l’illegittimità della condotta dell’istituto di credito e, per esso, del suo legale. Le espressioni contestate – quali “intimidazione illecita”, “precetto illegittimo”, “notificato in violazione di legge” – pur essendo indubbiamente aspre, costituiscono la qualificazione giuridica che la parte, attraverso il suo difensore, intendeva attribuire alla condotta di controparte al fine di fondare la propria pretesa risarcitoria. Tali espressioni, inserite in un atto di natura stragiudiziale finalizzato all’esercizio di un diritto, appaiono pertinenti all’oggetto della controversia e non trasmodano in attacchi personali, gratuiti e ingiuriosi diretti alla persona del collega.
L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui.
Nel caso di specie, le espressioni utilizzate, per quanto severe, si mantengono nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui.
Per tali ragioni, la condotta descritta nel capo b) non costituisce illecito disciplinare.
La decisione impugnata deve essere annullata su questo punto, con conseguente proscioglimento dell’incolpata da tale addebito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026
