La riforma dell’imputabilità dei minori approvata dal Consiglio dei ministri introduce una modifica che, a prima vista, potrebbe apparire circoscritta a un aspetto tecnico del Codice penale. In realtà, intervenendo sul modo in cui viene valutata la capacità del minore tra i 14 e i 18 anni, incide su uno dei principi fondamentali su cui si è costruita la giustizia penale minorile.
Il punto centrale della riforma è il ribaltamento della prospettiva: il minore ultraquattordicenne viene considerato, in via generale, capace di intendere e di volere, salvo che venga dimostrato il contrario.
Una modifica apparentemente semplice, ma che porta con sé una conseguenza di grande rilievo: cambia il punto di partenza del giudizio.
Nel sistema precedente, il giudice era chiamato a verificare se quel determinato ragazzo, nel momento in cui aveva commesso il fatto, avesse raggiunto un livello di maturità tale da poter essere ritenuto pienamente responsabile delle proprie azioni.
Non si trattava di negare la gravità dei reati commessi dai minori, né di escludere automaticamente la responsabilità. Si trattava di riconoscere un principio fondamentale: l’adolescenza è una fase di sviluppo nella quale capacità di comprensione, consapevolezza e autodeterminazione possono variare profondamente da persona a persona.
La nuova impostazione modifica questo equilibrio.
Il giudice non parte più dalla necessità di accertare la capacità del minore, ma dalla sua presunzione. L’eventuale incapacità diventa un’eccezione da dimostrare.
Ed è proprio qui che si apre il dibattito.
Perché nel diritto le presunzioni non sono formule neutre. Indicano la prospettiva dalla quale l’ordinamento osserva una situazione. Stabilire che un minore è presunto capace significa attribuire maggiore rilievo alla dimensione della responsabilità individuale rispetto a quella della formazione della persona.
La giustizia minorile italiana, però, è nata su un presupposto diverso.
Il processo penale minorile non è mai stato pensato come un processo per adulti con pene ridotte. La sua peculiarità consiste nella ricerca di un equilibrio tra responsabilità e recupero, tra accertamento del fatto e comprensione della personalità del ragazzo.
Per questo il giudice minorile dispone di strumenti che guardano oltre il reato: l’analisi della personalità, la valutazione del contesto familiare e sociale, i percorsi educativi, la messa alla prova e gli interventi finalizzati al reinserimento.
Sono strumenti che partono da una convinzione precisa: un adolescente che sbaglia non deve essere identificato per sempre con il proprio errore.
La modifica dell’imputabilità rischia quindi di spostare il baricentro del sistema.
La domanda principale potrebbe non essere più soltanto: “chi è questo ragazzo e quale percorso lo ha portato a commettere quel fatto?”, ma rischia di diventare soprattutto: “è responsabile del reato che gli viene contestato?”
È una differenza sostanziale.
Nessuno mette in dubbio che i minori che commettono reati gravi debbano ricevere una risposta adeguata. La tutela delle vittime e la sicurezza dei cittadini sono esigenze fondamentali.
Ma una politica criminale efficace non può limitarsi ad aumentare la severità della risposta. Deve interrogarsi sulle cause profonde della devianza giovanile: la dispersione scolastica, la povertà educativa, la marginalità sociale, la fragilità dei contesti familiari.
Il diritto penale interviene quando il problema è già esploso. La prevenzione interviene prima.
Confondere questi due piani rischia di attribuire alla sanzione un compito che non può svolgere da sola.
La riforma, dunque, non riguarda soltanto un articolo del Codice penale. Riguarda l’idea stessa di minore che il sistema giuridico vuole assumere.
Un adolescente deve essere considerato soltanto come autore di un fatto oppure anche come persona ancora in formazione?
La risposta a questa domanda determinerà il futuro della giustizia minorile.
Perché una presunzione può sembrare una modifica tecnica. Ma, in realtà, può contenere una scelta culturale profonda.
E la scelta è questa: davanti a un ragazzo che sbaglia, lo Stato deve vedere prima il reato o prima la persona?
Da questa risposta dipende il volto della giustizia minorile dei prossimi anni.
