Ordinanza del GIP che rigetta l’opposizione della parte offesa e dispone l’archiviazione: non è impugnabile per cassazione, neanche invocando surrettiziamente il diritto di difesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26626/2026, 2/15 luglio 2026, ha ribadito che l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

L’art. 410-bis comma 3 cod. proc. pen. prevede che “Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile” (sul punto di veda Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv.273371: “l’ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.”).

Pertanto, l’ordinanza con la quale venga rigettata o dichiarata inammissibile l’opposizione all’archiviazione non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma.

Il secondo comma dell’art. 410-bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio (che nel caso in esame vi è stato).

Né si può ritenere che tale ordinanza possa essere qualificata abnorme per violazione del diritto di difesa; come condivisibilmente affermato nella motivazione della sentenza di Sez. 3, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875 “deve innanzi tutto essere ricordato come l’art. 111 comma 7 Cost. elevi a rango costituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso, escluso per definizione che l’ordinanza in questione possa essere ricondotta a tale ultima categoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che la stessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717), atteso che in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus – stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall’art. 414 cod. proc. pen. mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assume alcuno stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che tale procedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione del contraddittorio previste dal primo comma dell’art. 410-bis e non già per questioni attinenti al merito della decisione cui il rimedio si riferisce. Né, per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell’art. 24 Cost. si limita a garantirne l’esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell’art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all’infinito. Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l’art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di “condanna”, garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo”.

Deve quindi essere certamente esclusa l’ipotesi dell’abnormità strutturale trattandosi di provvedimento (ordinanza di archiviazione) espressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale; neppure sussiste l’abnormità funzionale dell’ordinanza di archiviazione, che deve essere esclusa sia perché il suddetto provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento, sia in quanto lo stesso non può considerarsi avere natura di stasi irrevocabile essendo per sua natura l’indagine preliminare sottoposta a riapertura con l’espresso procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen.

A tale conclusione è pervenuta altra pronuncia della Corte di legittimità secondo cui l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Rv. 286726 – 01).

In conclusione. deve essere osservato che nessun vizio può essere rilevato nel fatto che il giudice abbia preso atto che vi era stata già una decisione sulla medesima querela, posto che non è stato fatto altro che applicare il principio del ne bis in idem.

Il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un’ordinanza di archiviazione, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Lascia un commento