L’omessa cooperazione con la Corte penale internazionale e la presunzione di capacità dei minori ultraquattordicenni: il dies horribilis del Governo Meloni (Vincenzo Giglio)

Due avvenimenti di ieri, 23 luglio 2026, esprimono come meglio non si potrebbe il modo in cui il Governo in carica intende il suo ruolo di artefice e interprete del diritto e le conseguenze che ne derivano.

Il primo di essi è la pubblicazione della sentenza n. 143/2026 della Corte costituzionale.

Ne abbiamo informato i lettori con un post di ieri (consultabile a questo link) e ad esso rinviamo per la descrizione del caso.

Ci limitiamo qui a sottolineare che, per quanto, ovviamente, la Consulta abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune disposizioni, precisamente gli artt. 2 e 4, della Legge n. 237/2012 contenente norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ciò che ha indotto il giudice a quo a promuovere l’incidente di costituzionalità è stato il modo in cui l’attuale Ministro della giustizia ha inteso interpretare le funzioni di sua spettanza a fronte di una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale.

I numerosi e perentori richiami dell’estensore al dover essere assumono quindi un valore stigmatizzante di ciò che è stato.

Se ne richiamano due soltanto in rappresentanza di tutti, tratti rispettivamente dai paragrafi 17 e 20.2 della sentenza:

La leale collaborazione è il tratto qualificante del sistema prefigurato dallo Statuto di Roma. La leale collaborazione ispira in apicibus i rapporti tra lo Stato parte e la Corte penale internazionale e si esplica anche sul versante interno dei rapporti tra l’autorità governativa, deputata a ricevere le richieste della Corte penale internazionale, e l’autorità giudiziaria incaricata di valutarle”;

l’operato del Ministro della giustizia non può essere legibus solutus, ma deve raccordarsi a regole procedurali e sostanziali vincolanti e tradursi in scelte esplicite e controllabili, secondo la regola fondamentale dello Stato di diritto, che impone anche alle scelte politiche latamente discrezionali di uniformarsi ai canoni di legalità predeterminati dall’ordinamento”.

Detto altrimenti: la leale collaborazione è la principale condizione di effettività dello Statuto di Roma e in questo caso è mancata: certamente a causa di lacune della legge interna di adeguamento ma altrettanto certamente a causa di condotte ad essa incoerenti del Guardasigilli al quale ed ai suoi successori è stato quindi ricordato che essere a capo dell’Amministrazione della Giustizia non esonera dal rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese e non è il lasciapassare per personalismi interpretativi.

Molto su cui riflettere ma si ha qualche dubbio che accadrà.

Ce ne era di avanzo per un solo giorno ed invece è spuntato il secondo dei due avvenimenti ai quali si accennava in apertura.

Il riferimento è a un disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri di cui si ha notizia attraverso il Comunicato stampa n. 182.

Il provvedimento, varato su proposta del Presidente On. Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia On. Carlo Nordio, si propone di introdurre modifiche in materia di imputabilità del minore.

Eccone la descrizione tratta letteralmente dal comunicato:

Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. Muta così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. Resta ferma la diminuzione della pena prevista per i minori imputabili.

Il disegno di legge modifica, di conseguenza, l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull’imputabilità del minore”.

Apprendiamo così che:

  • il disegno di legge riguarda i minori ultraquattordicenni;
  • introduce una presunzione iuris tantum che costoro siano capaci di intendere e di volere nel momento in cui compiono fatti di rilievo penale;
  •  esonera di conseguenza l’accusa pubblica e a seguire il giudice dall’obbligo di accertare in positivo tale capacità;
  • lascia intatta la possibilità di escludere l’imputabilità ma la subordina all’acquisizione di elementi che giustifichino l’esclusione.

Se approvato, il disegno di legge comporterà quindi un radicale rovesciamento di prospettiva e di riparto probatorio rispetto alla disciplina vigente, a tutto svantaggio dei minori.

Conviene ricordare che, a settembre del 2023, l’avvocata e senatrice leghista Giulia Bongiorno se ne era venuta fuori con questa dichiarazione: “La Lega sta lavorando a una serie di proposte sulla violenza dei minori. Tra queste, voglio ricordare quella del Daspo per i minori di 14 anni. Oggi i ragazzi crescono molto in fretta e attraverso la rete e i social acquisiscono in giovanissima età nozioni che un tempo si acquisivano dopo. Il tema è complesso e dovremmo anche pensare alla possibilità di abbassare la soglia di imputabilità, che oggi è fissata a 14 anni”.

L’avevamo commentata in modo vivacemente ma documentatamente critico (a questo link per la consultazione del relativo post).

Per fortuna non se ne è fatto nulla.

Il Governo torna adesso alla carica, focalizzandosi sugli ultraquattordicenni.

Piacerebbe sapere quali studi scientifici abbiano preceduto la sua proposta, quale letteratura abbiano consultato i due proponenti, quali esperti dell’età evolutiva abbiano consultato per ascoltarne l’opinione, quali ricerche comparate abbiano condotto per verificare cosa avviene fuori dai nostri confini.

Il primo timore è che non abbiano fatto nulla di tutto questo e che si siano piuttosto determinati sulla scia del valore assoluto che l’attuale maggioranza attribuisce alla sicurezza e alla sua conseguente predominanza su ogni altro valore che con questa entri in conflitto.

Il secondo timore è che ciò stia avvenendo non solo per ideologia e coerenza al programma proposto agli elettori nel 2022 ma anche, e da ultimo soprattutto, per non perdere terreno nella sfida lanciata proprio sui temi securitari dal generale Vannacci.

Un ulteriore e tangibile rischio è che il disegno di legge in esame, ove non integrato e vivificato da robusti apporti di tutti i saperi necessari, possa peccare di difetto di ragionevolezza scientifica.

Basti qui ricordare la sentenza n. 282/2002 in cui la Consulta affermò il principio generale secondo il quale ogni decisione legislativa fondata su indicazioni scientifiche deve essere il frutto di un adeguato e quindi ragionevole bilanciamento tra acquisizioni scientifiche «allo stato attuale della scienza e del prevalente pensiero» e gli scopi che il legislatore si prefigge, bilanciamento che richiede «un serio dialogo tra risk managers (i decisori politici) e risk assessors (gli organi dotati di competenze tecnico-scientifiche)».

Si rinvia a Giada Ragone, Scienza e diritto nell’argomentazione costituzionale, GDP (Gruppo di Pisa), 18 settembre 2015 (consultabile a questo link) per una riassunzione complessiva della questione.

Ecco perché il 23 luglio 2026 è stato un giorno da brividi.

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