Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (Redazione)

Five judges in robes sitting at a bench with hands on their foreheads.

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 26737/2026 ribadisce che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

La Corte a Sezioni Unite ((Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01) ha precisato in motivazione che:

1)- qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;

2)- sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;

3)- l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).

Successivamente è stato ribadito che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01).

L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta dichiarare l’infondatezza del ricorso posto che il motivo non prospetta un errore di fatto nella percezione di dati processuali o degli accadimenti di fatto ricostruiti nel corso del procedimento bensì l’errata valutazione degli elementi ritenuti significativi di partecipazione mafiosa punibile ai sensi dell’art. 416-bis cod.pen., chiedendo, sostanzialmente, al giudice del ricorso straordinario di ribaltare il giudizio già compiuto dalla prima pronuncia di cassazione sulla base di un’autonoma ed alternativa lettura di circostanze già compiutamente analizzate.

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