Dichiarazioni predibattimentali dell’imputato in procedimento connesso: la cassazione indica i criteri di valutazione (Riccardo Radi)

Man speaking at microphone in courtroom with two taped-mouth lawyers sitting beside him

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza 21150/2026 ha ricordato che ai fini della valutazione delle dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso, delle quali sia data lettura ai sensi degli artt. 512 e 513, comma 2, cod. proc. pen., il giudice deve procedere, oltre che al vaglio imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., anche all’accertamento che la mancata formazione della prova nel contraddittorio sia controbilanciata da adeguate garanzie procedurali, individuate, in tema di dichiarazioni testimoniali, dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, e 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania.

Ciò posto, la questione dell’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di S. viene nuovamente in rilievo – sia pure sotto diverso profilo – in relazione ai motivi di ricorso che contestano l’affermazione della responsabilità di N. per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

In particolare, i difensori evidenziano che la condanna del ricorrente si fondi su tali dichiarazioni del collaboratore di giustizia in una misura determinante, che risulterebbe contraria ai principi CEDU in materia di equo processo e di utilizzabilità delle prove assunte in difetto di contraddittorio.

Come bene evidenziato da diverse pronunce di legittimità, s’è registrata in materia negli ultimi anni una evoluzione della giurisprudenza, il cui punto di partenza è costituito dalla sentenza Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199 – 01, secondo cui “Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale”. In questo contesto, s’è poi inscritto un mutamento di prospettiva ad opera di alcune decisioni assunte successivamente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte E.D.U. Grande Camera, 15/11/2011, Al Khawaja e Tahery contro Regno Unito; Corte E.D.U. 15/12/2015, Schatschaschwili contro Germania), le quali hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali una condanna fondata su dichiarazioni assunte in via unilaterale, purché il sacrificio del diritto di difesa sia bilanciato da “adeguate garanzie procedurali”.

Di conseguenza, anche il giudice interno ha progressivamente affermato che una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l’imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell’art. 6 CEDU solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l’equità del processo nel suo insieme (così Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771 – 01; cfr. anche Sez. 6, n. 50994 del 26/3/2019, D., Rv. 278195 – 03; Sez. 2, n. 19864 del 17/4/2019, Mellone, Rv. 276531 – 02; Sez. 2, n. 15492 del 5/2/2020, C., Rv. 279148 – 01).

Nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, la nozione di “solide garanzie procedurali” è stata individuata come la necessità che la raccolta delle dichiarazioni predibattimentali sia assistita da un «accurato vaglio della credibilità dei contenuti accusatori effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, oltre che nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto»; di conseguenza, «la legittima acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase investigativa richiede la verifica che le dichiarazioni siano state raccolte con il rispetto di “adeguate garanzie procedurali” o in alternativa, la verifica dell’esistenza di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori» (Sez. 2, n. 19864/2019, cit., in motivazione; cfr. anche Sez. 4, n. 13384 del 15/2/2024, Massa, Rv. 286348 – 01). In particolare, è stato ritenuto che il mutamento delle regole di valutazione a cui deve essere sottoposta la dichiarazione sottratta al contraddittorio abbia determinato che «la irripetibilità dell’atto derivante da determinati fatti impeditivi non preclude l’uso probatorio pieno delle dichiarazioni unilateralmente rese in fase predibattimentale, a condizione, tuttavia, che vi siano altre risultanze che fungano da riscontro» (Sez. 6, n. 50994/2019, cit., in motivazione).

Questa premessa non toglie, tuttavia, che nel caso di specie si debba preventivamente verificare se le appena citate decisioni assunte dalla Corte europea di diritti dell’uomo riguardino situazioni esattamente sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento, se è vero, come affermato dalla Corte costituzionale, che, «ancorché tenda ad assumere un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo […] resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata» (Corte cost., n. 236 del 2011).

«Sarebbe errato […] ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato» (Corte cost., n. 49 del 2015). Al di fuori del caso in cui il giudice comune debba dare corso ad una decisione promanante dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia definito la causa di cui tale giudice debba occuparsi, resta fermo che «l’applicazione e l’interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri» (Corte cost., n. 25 del 2007).

Ciò non vuol dire, ovviamente, che i giudici degli Strati membri possano ignorare l’interpretazione della Corte EDU, una volta che essa si sia consolidata in una certa direzione.

Ed è proprio questo il punto da affrontare, ovvero stabilire se le pronunce che in sede convenzionale hanno determinato un certo consolidamento dell’interpretazione dell’art. 6 CEDU, con riguardo all’acquisizione e all’utilizzazione di dichiarazioni rese fuori dal processo e in assenza di contraddittorio, siano idonee a orientare il giudice interno anche in relazione a casi analoghi ma non completamente coincidenti e se, dunque, residuino margini di apprezzamento e di adeguamento che consentano di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (cfr. Corte cost. n. 311 del 2009).

In questa prospettiva, è da rilevare che le richiamate decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché quelle di legittimità – pure sopra citate – che ne sono conseguite, hanno riguardato tutte l’acquisizione di dichiarazioni di testimoni che non è stato possibile esaminare in contraddittorio per ragioni varie.

Nel caso di specie, invece, l’acquisizione ha riguardato le dichiarazioni di un imputato di reato connesso, che nel nostro ordinamento è prevista, quando non possa essere ripetuto l’esame, dall’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., il quale richiama l’art. 512 cod. proc. pen.

La peculiarità di questa ipotesi è che la disciplina dell’art. 512 cod. proc. pen. si incrocia con quella dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alla stregua del quale le dichiarazioni rese «da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 210 cod. proc. pen. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità».

Si tratta di un criterio di valutazione delle dichiarazioni che opera in linea generale già nella situazione “fisiologica” in cui il soggetto sia esaminato nel contraddittorio e che differisce dai criteri di valutazione della prova testimoniale.

Per i testimoni “puri”, infatti, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all’assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati (cfr. Sez. 1, n. 10600 del 16/2/2024, A., Rv. 285922 – 01). E ciò sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (così Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, P.c. in proc. Giro, Rv. 272152 – 01).

Peraltro, anche con riguardo alle persone offese sentite come testimoni costituisce principio consolidato quello secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214 – 01).

L’esigenza di un riscontro probatorio estrinseco, dunque, riguarda le sole dichiarazioni di coimputati o di imputati in un procedimento connesso e si giustifica in ragione del fatto che si tratti di dichiarazioni particolarmente delicate per la loro provenienza.

Ciò nondimeno, l’applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen. alla stregua dei principi affermati in sede convenzionale con le sentenze Al-Khawaja e Schatschaschwili potrebbe determinare nel nostro ordinamento interno una parificazione dei criteri di valutazione di tutte le dichiarazioni acquisite – quelle del dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. e quelle del testimone semplice – che pure sono soggette a discipline diverse ove assunte nel contraddittorio tra le parti (in questo senso, si pronuncia, per vero, Sez. 6, n. 24723 del 7/5/2024, Perreca, non mass., secondo cui non si giustifica una diversa regola di giudizio nel caso in cui le dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso siano state acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., essendo già prevista in linea generale dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. una limitazione legale alla loro utilizzazione come unica fonte di prova su cui basare la decisione di condanna dell’imputato).

Si intende dire, cioè, che due prove dichiarative soggette a un diverso apprezzamento laddove sia garantito il metodo dialettico per la loro acquisizione, finirebbero per essere invece assimilate in assenza della possibilità di applicare la regola costituzionale del contradditorio, ovvero in una situazione che richiede per definizione una ancor maggior prudenza nell’apprezzamento della prova formata fuori dal processo.

Se, cioè, il legislatore contorna di cautele la valenza probatoria delle dichiarazioni assunte in contraddittorio dal collaboratore di giustizia, un ancora maggiore impegno di verifica sarebbe da utilizzarsi nel caso in cui quelle dichiarazioni siano acquisite, sia pure per eventi imprevedibili, fuori dal contraddittorio (sicché il loro criterio di valutazione non può rimanere indifferente alle modalità di acquisizione). Appare necessario, pertanto, controllare, nell’ottica che si indicava al paragrafo precedente, se la giurisprudenza convenzionale sopra citata possa essere considerata “consolidata” anche rispetto al caso dell’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e se quindi si collochi nell’ambito dell’uniformità dei precedenti, in quanto espressiva di un orientamento divenuto stabile e definitivo.

Come prima anticipato, la sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito e la sentenza Schatschaschwili c. Germania si sono occupate di casi in cui le dichiarazioni acquisite riguardavano una persona offesa deceduta (Al Khawaja), un testimone intimidito(Tahery) e due persone offese divenute irreperibili nel corso del procedimento (Schatschaschwili).

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sostanzialmente riconosciuto l’equità del processo nei soli casi in cui l’impossibilità di contro-esaminare il testimone risultava controbilanciata dalla presenza di altre garanzie procedurali.

Mette conto rilevare che la Corte di Strasburgo, in particolare nella sentenza Schatschaschwili, si è detta consapevole delle differenze tra i sistemi giuridici delle parti contraenti della Convenzione quando tratta di questioni quali l’ammissione di prove di un testimone assente e la corrispondente necessità di salvaguardia per garantire la correttezza del procedimento e ha, pertanto, sottolineato l’opportunità di considerare tali differenze nell’esame dei fattori di controbilanciamento degli svantaggi derivati alla difesa a seguito dell’ammissione delle prove testimoniali.

La Corte europea ha anche precisato che l’entità dei fattori di controbilanciamento dipende dal peso che assume in concreto la prova del testimone assente, sicché «molto importante è che la prova che ha più peso dei fattori controbilancianti debba portare il procedimento ad essere più equo».

In questo contesto, la sentenza indica esemplificativamente alcune tutele aggiuntive in base alle quali considerare la prova come affidabile, tenendo conto delle altre prove disponibili: un videoraffigurante l’esame durante le indagini del dichiarante assente; la disponibilità di prove a supporto della dichiarazione del testimone assente, come per esempio «le dichiarazioni fatte al processo delle persone alle quali il testimone assente aveva raccontato gli eventi immediatamente dopo l’accaduto»; il fatto che ci siano forti similitudini tra la descrizione del testimone assente e quella di un altro testimone, con il quale non c’erano evidenze di combutta; aver dato al ricorrente o al collegio di difesa la possibilità di interrogare il testimone durante la fase investigativa.

Particolare e preliminare rilievo, dunque, assume nel ragionamento della Corte europea dei diritti dell’uomo la considerazione che nell’esame del caso concreto debba tenersi conto delle differenze dei sistemi giuridici, anche perché – si sottolinea – «il compito della Corte non è quello di rivedere la legislazione in astratto», ma di limitarsi a esaminare i problemi sollevati dal caso di specie.

Si può affermare, pertanto, che non sia senza importanza la circostanza che nel nostro ordinamento la disciplina della valutazione delle dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso non sia pienamente assimilabile a quella della valutazione delle dichiarazioni dei testimoni e che la Corte europea dei diritti dell’uomo si sia occupata, più limitatamente, di “casi concreti” riguardanti l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali