Diritto di querela: la titolarità nei casi di persone giuridiche e associazioni non riconosciute (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 26394/2026, 8/14 luglio 2026, ha ribadito che il soggetto legittimato ad esercitare il diritto di querela spettante ad una persona giuridica o ad un’associazione non riconosciuta, non essendo indicato espressamente nella legge penale, deve essere individuato a norma dell’art. 75, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta il rinvio contenuto nell’art. 91 cod. proc. pen. ne consegue che per le associazioni non riconosciute, in mancanza di specifici accordi o di norme statutarie che individuino le persone alle quali è conferita la presidenza o la direzione, tali modifiche vanno riferite alla più alta carica associativa cui spetta la gestione dell’ente; solo in mancanza di organi istituzionali dell’ente stesso a ciascun componente ne va riconosciuta la rappresentanza» (Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Rv. 182418-01).

Ciò premesso, deve anche essere evidenziato che il principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente secondo il quale «La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere ai danni della società amministrata da parte del legale rappresentante che sia anche socio di maggioranza spetta al singolo socio titolare delle residue quote, dovendo lo stesso considerarsi non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, in quanto titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale» (in motivazione la Corte ha rilevato che se, di regola, nei reati patrimoniali commessi ai danni di una società la legittimazione a proporre querela appartiene soltanto al legale rappresentante, sarebbe irragionevole affermare il medesimo principio quando la condotta illecita sia stata posta in essere proprio da quest’ultimo) (Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Toma, Rv. 278831-01; in tal senso anche Sez. 2, n. 40578 del 24/09/2014, Gatti, Rv. 260363-01) non è applicabile al caso in esame.

Nella appena citata sentenza “Gatti”, il contenuto della quale è stato poi ripreso nella più recente sentenza “Toma”, si è condivisibilmente evidenziato che:

a) la giurisprudenza ha riconosciuto che la legittimazione alla proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita posto in essere dal legale rappresentante ai danni della società da lui amministrata spetti al singolo socio che assume la posizione non solo di danneggiato dal reato, ma anche di persona offesa titolare del bene giuridico costituito dalla integrità del patrimonio sociale;

b) se è vero che, in generale, nei reati patrimoniali quali la truffa e l’appropriazione indebita commessi ai danni di una società, la legittimazione a proporre la querela appartenga soltanto al legale rappresentante, essendo i singoli soci – sui quali ricadono le conseguenze patrimoniali dell’illecito in quanto danneggiati – pur sempre legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 5 n. 42871 del 21/11/2002, Rv. 224130; Sez. 2 n. 45089 del 10/11/2009, Rv. 245694), è altrettanto vero che tale principio astratto non si presta ad essere pedissequamente applicato nel caso di specie, dovendosi, invece, tener conto delle particolarità della vicenda, in relazione ai ruoli rispettivamente ricoperti dai ricorrenti in seno all’associazione di cui trattasi e ciò impone, in linea con altre affermazioni della Suprema Corte relative al delitto di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cod. civ., di giungere ad una conclusione diversa rispetto a quella innanzi, astrattamente, prospettata (Sez. 5 n. 37033 del 16/06/2006, Rv. 235282; Sez. 2 n. 24824 del 25/02/2009, Rv. 244336);

c) partendo dalla premessa che l’appropriazione indebita costituisce un delitto posto a tutela del patrimonio, laddove esso sia commesso in danno di una società, la persona offesa deve essere individuata nel legale rappresentante della società stessa; ma, nel caso di specie, ciò non è possibile, in quanto la suddetta individuazione viene a coincidere proprio con il soggetto al quale vengono ascritte le condotte illecite di appropriazione;

d) a tale specifica situazione di fatto consegue il riconoscimento al socio (anche se di minoranza) del diritto di presentare l’istanza di punibilità, dovendo lo stesso considerarsi, non solo danneggiato dal reato, ma anche persona offesa dallo stesso, in quanto titolare del bene giuridico costituito dal patrimonio societario leso attraverso le condotte poste in essere dal legale rappresentante della società stessa e dall’amministratore di fatto, e) sarebbe irrazionale ed irragionevole affermare che il diritto di rimuovere l’ostacolo alla punibilità del reato dovesse spettare soltanto al soggetto al quale la condotta di reato viene ascritta e cioè che l’istanza di procedimento potesse essere presentata solo dal legale rappresentante della società (o dall’amministratore di fatto), in evidente conflitto d’interessi rispetto alla posizione del socio di maggioranza.

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