Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 26073/2026, 3/13 luglio 2026, ha ribadito che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258417), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009, Rv. 244911) l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258332; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010 Rv. 247057).
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest’ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (tra le tante: Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Rv. 258417).
Consegue che le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente («conferendogli ogni facoltà di legge per la difesa della società nel procedimento penale …pendente innanzi alla Procura della Repubblica …e in ogni successiva fase e grado ivi compreso il potere di compiere atti dispositivi espressamente autorizzati nonché ogni altra attività difensiva utile o necessaria….” non appaiono idonee a conferire all’avvocato prescelto il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell’interesse della ricorrente, e di impugnare l’eventuale rigetto dell’istanza ( cfr. in tal senso Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01).
