Gli illeciti funzionali dei magistrati del pubblico ministero nella giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM (Vincenzo Giglio)

Sul sito web istituzionale del Consiglio superiore della magistratura sono disponibili le decisioni della Sezione disciplinare emesse nel primo quadrimestre del 2026 (il file è allegato alla fine del post)

Non poche di esse attengono a condotte di magistrati del pubblico ministero.

Si tratta indistintamente di contestazioni di illeciti funzionali, cioè commessi nell’esercizio delle funzioni.

Se ne espone una sintesi qui di seguito.

Per ogni decisione sono indicati il numero identificativo, il numero di registro generale, i nomi del presidente della Sezione disciplinare e dell’estensore o relatore, i tag così come predisposti dai responsabili della massimazione.

Le decisioni sono precedute da un titolo esplicativo del contenuto.

Il PM che chiede intercettazioni senza informare i suoi superiori gerarchici

Sentenza n. 22/2026, RG n. 67/2023, presidente Porena, estensore Chiarelli

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Sostituto procuratore della Repubblica – Richiesta di intercettazione urgente senza preventiva informazione del Procuratore aggiunto – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, integra la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. n, d.lgs. n. 109 del 2006 la condotta del Sostituto procuratore della Repubblica, il quale, nonostante una chiara, netta e precisa disposizione organizzativa, peraltro nata da una altrettanta chiara insoddisfazione mostrata e formalizzata dal Procuratore della Repubblica, abbia proseguito nelle indagini in totale autonomia, violando la disposizione che gli imponeva la preventiva comunicazione al Procuratore aggiunto della volontà di procedere ad atti invasivi.

Il PM che omette di iscrivere una notizia di reato nell’apposito registro pur avendo conferito deleghe di indagine e avendo ricevuto un’annotazione di polizia giudiziaria con i nomi delle persone denunciate

Ordinanza n. 40/2026, RG n. 22/2024, presidente Pinelli, relatore D’Ovidio

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri di correttezza – Pubblico ministero – Omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato – Grave violazione di legge ex art. 335 c.p.p. – Rilevanza penale non escludibile ictu oculi – Deleghe di indagine e richiesta di identificazione degli indagati come elementi rivelatori dell’obbligo di iscrizione – Illecito disciplinare – Sussistenza. In tema di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, costituisce grave violazione di legge, e segnatamente dell’art. 335 c.p.p. come modificato dalla c.d. legge Cartabia, la condotta omissiva del pubblico ministero che non provveda all’iscrizione nel registro delle notizie di reato quando la rilevanza penale dei fatti denunciati non sia escludibile ictu oculi; a tal fine, la condotta del magistrato che abbia disposto più deleghe di indagine e richiesto l’identificazione delle persone denunciate costituisce elemento rivelatore del sussistere di tale obbligo, dimostrando che egli stesso non riteneva la notizia manifestamente infondata; Integra pertanto l’illecito la scelta di non procedere all’iscrizione neppure dopo il deposito dell’annotazione conclusiva della P.G. contenente le generalità dei soggetti denunciati.

Il PM che dispone intercettazioni telefoniche senza accorgersi che la sua richiesta di autorizzazione era stata rigettata dal GIP

Sentenza n. 6/2026, RG n. 52/2024, presidente Pinelli, relatore Fontana

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – L’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza – Pubblico ministero – Decreto di intercettazioni telefoniche adottato malgrado il rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illecito disciplinare dei magistrati, premessa la sussistenza del concorso apparente di norme tra le fattispecie di cui alla lettera g) ed alla lettera ff) dell’art.2 D. Lgs. 109/2006 per cui, a fronte di una condotta di grave e inescusabile negligenza integrante la violazione di legge che accomuna le due fattispecie, quella di cui alla lettera ff) presenta come elemento specializzante l’adozione di un provvedimento abnorme, è evidente che, a fronte di una disciplina che attribuisce al PM di procedere alle intercettazioni di conversazioni solo a seguito di uno specifico provvedimento di autorizzazione del GIP, il PM non può mai esimersi, sia pure operando in condizioni di grande carico lavorativo ed avendo a disposizione una struttura di collaboratori qualificati, dalla lettura del provvedimento autorizzativo e della verifica del suo contenuto, affidandola a terzi, così come non può liberarsi da responsabilità delegando alla struttura amministrativa o alla polizia giudiziaria la verifica in ordine ad esempio alla convalida di un fermo o alla scadenza dei termini massimi della custodia cautelare.

Il PM che autorizza oralmente la polizia giudiziaria a sentire un soggetto come persona informata sui fatti pur avendo piena consapevolezza della sua qualifica di indagato

Sentenza n. 24/2026. RG n. 73/2024, presidente Pinelli, estensore D’Ovidio

Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri di diligenza – Grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – Pubblico ministero – Autorizzazione orale alla polizia giudiziaria all’escussione di soggetto già indagato – Obbligo del PM di assicurare il rispetto delle garanzie difensive – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006, integra una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile la condotta del pubblico ministero che, nella piena consapevolezza della qualità di indagato del soggetto da escutere, autorizzi in via orale la polizia giudiziaria a sentirlo quale persona informata sui fatti, in assenza delle garanzie difensive prescritte dagli artt. 61, 63 e 64 c.p.p.; l’esistenza di una previa interlocuzione orale con la polizia giudiziaria, senza alcuna precisazione sulle garanzie da assicurare, è inidonea a escludere la responsabilità disciplinare del magistrato. (Nella specie, l’escussione dell’indagato era avvenuta senza delega scritta ma “in accordo con l’A.G.”, come attestato dalla nota di trasmissione dei Carabinieri e confermato dall’incolpato in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura generale.)

Il PM che ignora segnalazioni trasmesse dal Garante dei detenuti del Lazio relative ad asseriti episodi di violenza perpetrati nei confronti di soggetti detenuti

Sentenza n. 30/2026, RG n. 61/2022, presidente Pinelli, estensore Romboli

Scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare – Negligenza inescusabile nell’attività di indagine su segnalazioni di violenze nei confronti di soggetti detenuti – Integrità psico-fisica e residua libertà dei detenuti quale bene costituzionalmente tutelato di particolare pregio – Applicabilità dell’esimente. Esclusione.

In tema di esclusione dell’illecito disciplinare per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell’esimente quando la negligenza inescusabile accertata a carico del magistrato concerna l’omessa iscrizione e il mancato serio approfondimento investigativo di segnalazioni trasmesse dal Garante dei detenuti del Lazio relative ad asseriti episodi di violenza perpetrati nei confronti di soggetti detenuti, incidendo sulla loro integrità psico-fisica e su quella residua libertà che, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, è tanto più preziosa in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la personalità individuale del detenuto; la particolare delicatezza e gravità dei fatti oggetto dell’omessa indagine, immediatamente lesivi di diritti fondamentali costituzionalmente rilevanti, esclude che la condotta possa essere ritenuta di scarsa rilevanza, impedendo il riconoscimento dell’esimente.

Il PM che chiede tardivamente la rimessione in libertà di un detenuto

Sentenza n. 35/2026, RG n. 5/2023, presidente Bianchini, estensore Cosentino

Massima n. 1

Scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare – Pubblico ministero – Tardiva richiesta di liberazione per scadenza del termine cautelare – Affidamento esclusivo sull’applicativo informatico SICP/Consolle PM – Mancato funzionamento del sistema per errore di data entry imputabile a cancelleria di ufficio diverso – Idoneità a configurare un gravissimo impedimento – Esclusione – Obbligo di adottare meccanismi aggiuntivi di verifica incrociata delle scadenze – Esigibilità della condotta alla luce delle prassi operative già presenti nell’ufficio –Illecito disciplinare – sussistenza.

In tema di esclusione dell’illecito disciplinare per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, il preminente valore costituzionale del diritto alla libertà personale impone al pubblico ministero, chiamato a richiedere la rimessione in libertà di un soggetto in custodia cautelare per scadenza dei relativi termini, il dovere di non affidarsi esclusivamente agli avvisi di scadenza rilasciati dall’applicativo informatico SICP/Consolle PM, il cui data entry può sfuggire al suo controllo in quanto operato da uffici diversi da quello di appartenenza, e di adottare meccanismi di alert aggiuntivi che garantiscano una verifica incrociata delle scadenze dei termini di custodia cautelare; tale dovere non viene meno nell’ipotesi in cui il mancato funzionamento del sistema sia riconducibile a un errore di data entry compiuto dal personale amministrativo di un ufficio diverso da quello in cui il magistrato opera, in quanto il rischio di défaillance dell’applicativo informatico è prevedibile e la condotta di adottare un proprio scadenzario personale o altro meccanismo di verifica incrociata è oggettivamente esigibile, come dimostrato dalla circostanza che altri magistrati del medesimo ufficio l’avevano già concretamente adottata; il mancato adempimento configura colpa — non responsabilità oggettiva — e preclude il riconoscimento dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto.

Massima n. 2

Scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare – Pubblico ministero – Tardiva richiesta di liberazione per scadenza del termine cautelare – Assenza di istanze o doglianze da parte dell’imputato – Rilevanza ai fini del giudizio di gravità della violazione – Esclusione – Dovere di garantire il rispetto dei limiti della custodia cautelare a prescindere dalle iniziative del soggetto ristretto – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di esclusione dell’illecito disciplinare per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, tutti i magistrati — requirenti e giudicanti — hanno il dovere di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla privazione cautelare della libertà personale a prescindere dalle eventuali iniziative di chi tale privazione subisca; ne consegue la perfetta irrilevanza, ai fini del giudizio di gravità della violazione del suddetto dovere e del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 3 bis, della circostanza che l’imputato non abbia presentato istanze di revoca o modifica della misura cautelare né formulato doglianze in ordine alla protrazione della custodia oltre il termine di legge, non potendo l’inerzia del soggetto ristretto incidere sull’obbligo del magistrato di attivarsi d’ufficio per garantirne la tempestiva liberazione. (Nella specie, la violazione era emersa unicamente in sede di ispezione ordinaria e non aveva generato alcun clamore mediatico).

Massima n. 3

Scarsa rilevanza del fatto quale causa generale di esclusione dell’illecito disciplinare – Pubblico ministero – Tardiva richiesta di liberazione per scadenza del termine cautelare – Ulteriori pendenze penali a carico dell’imputato – Rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell’illecito disciplinare – Esclusione – Illecito disciplinare – Sussistenza.

In tema di esclusione dell’illecito disciplinare per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006, la sussistenza di ulteriori pendenze penali a carico del soggetto che ha subito l’indebita privazione della libertà è argomento del tutto privo di attinenza al giudizio sulla gravità dell’illecito disciplinare del pubblico ministero che non abbia tempestivamente richiesto la liberazione per scadenza del termine massimo di custodia cautelare. (Nella specie, è stato ritenuto che tale argomento — oltre a essere meramente congetturale nella parte in cui ipotizza che il soggetto avvertirebbe in misura meno intensa il patimento della privazione della libertà ingiustamente subita — attiene semmai alla quantificazione del danno da ingiusta detenzione e non alla valutazione della condotta del magistrato, che costituisce il solo oggetto del procedimento disciplinare).

Note di commento

Come si è visto, tutte le condotte descritte sono state ritenute rilevanti disciplinarmente e sanzionate.

Si tratta peraltro di pochi casi.

È quindi evidente che i controlli interni hanno funzionato, consentendo la loro emersione, che la Sezione disciplinare non ha sottovalutato la portata e gli effetti dei fatti e che non si può certo considerarli come espressione di una tendenza generale o comunque propria di una parte rilevante della magistratura inquirente.

E tuttavia, si leggono quotidianamente decisioni della Suprema Corte che stigmatizzano attività disinvolte di pubblici ministeri nella delicata fase della raccolta degli elementi conoscitivi durante le indagini preliminari, deliberazioni delle Camere parlamentari che promuovono conflitti di attribuzioni con uffici di Procura, sentenze di merito che sconfessano pesantemente talune proposizioni accusatorie e il modo in cui sono state configurate e coltivate.

È capitato perfino di vedere applicata la nozione di abuso del processo a condotte di pubblici ministeri (a questo link per un esempio recente).

Si è perfettamente consapevoli che gli illeciti disciplinari astrattamente applicabili ai magistrati sono fortemente tipizzati e precludono, condivisibilmente, ogni ingerenza esterna sull’attività interpretativa.

Si ha tuttavia la sensazione – ma appunto solo di sensazione si tratta – che il vigente Ordinamento disciplinare dei magistrati non sia allineato con la centralità dell’accusatore pubblico nell’equilibrio complessivo dei procedimenti penali e non consenta quindi reazioni adeguate a fenomeni di malcostume in grado di incidere fortemente su libertà e diritti di primo rango.

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