La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 22773/2026 ha stabilito che il giudice dell’udienza preliminare può utilizzare la procedura per la correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 130 cod. proc. pen., per emendare un decreto che dispone il giudizio in cui sia erroneamente riportata un’imputazione diversa da quella formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, della quale sia stata data, peraltro, lettura alle parti presenti, trattandosi di intervento che non incide sulla decisione, ma ne ripristina l’esatta portata.
