Il furto di identità digitale come aggravante della frode informatica (Vincenzo Giglio)

Glowing humanoid figure composed of digital data streams and binary code

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25792/2026, 2/9 luglio 2026, ha avuto ad oggetto l’aggravante del furto di identità digitale nella frode informatica.

Ai sensi dell’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., il reato è aggravato «se il fatto è commesso con […] indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti».

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sussiste la suddetta aggravante del furto di identità digitale, nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale a intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi (Sez. 2, n. 14918 del 30/01/2026, Rv. 289839-01/02, relativa a un accesso abusivo al sistema operativo di un servizio di home banking tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della persona offesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraverso operazioni di trasferimento di denaro, con artificiosa rappresentazione dell’operazione come proveniente dal titolare del rapporto bancario); in ogni caso, la suddetta nozione di identità digitale, non presuppone una procedura di validazione adottata dalla amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, Rv. 283653-01, sempre in tema di home banking).

La nozione di identità digitale della persona offesa è da intendersi come «l’insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste nella validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso» (così, condivisibilmente, Sez. 2, n. 38027 dell’08/09/2023, non mass.).

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