Giudice componente del tribunale del riesame che ha confermato una misura cautelare reale e poi anche del collegio giudicante nel giudizio di cognizione: ricusabile se nella prima decisione siano state espresse valutazioni di merito riguardo alla responsabilità dell’indagato o imputato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25342/2026, 1/6 luglio 2026, ha affermato che, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale, abbia comunque espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell’indagato o imputato, egli non potrà poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, avendo l’obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen. e, in difetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. b), del codice di rito.

Provvedimento impugnato

Con ordinanza in data 12 febbraio 2026 la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione depositata in data 20 novembre 2025 da ADP nei confronti della dr.ssa RB, giudice del procedimento penale n. XXX/XX incardinato dinanzi al Tribunale nel quale il predetto imputato è chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 4, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, 648-ter cod. pen. e 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983.

 L’istanza di ricusazione è stata presentata sull’assunto che il predetto magistrato avrebbe manifestato un convincimento sui fatti ascritti all’imputato ritenendo sussistenti i fatti oggetto di accertamento nel giudizio penale a carico dell’imputato.

Ricorso per cassazione

Ricorre per cassazione avverso l’indicata ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo: 

1) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 37, comma 1, lett. b), 41 e 44 cod. proc. pen. per erronea declaratoria dell’inammissibilità con procedura “de plano”.

Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello avrebbe erroneamente dichiarato l’istanza “manifestamente infondata” in quanto detto concetto presuppone una evidente ed immediata carenza dei presupposti normativi tale da non richiedere alcun approfondimento, situazione asseritamente non ricorrente nel caso in esame in quanto:

– la ricusazione era fondata su una causa tipizzata;

– l’istanza indicava puntualmente il medesimo fatto ed il medesimo imputato;

– sono state riportate nell’istanza specifiche espressioni testuali del provvedimento del Tribunale del riesame (del cui collegio faceva parte il giudice ricusato) quali «le evidenze investigative […] hanno permesso di evidenziare tale fittizia impostazione», «è emersa la connotazione dell’azienda agricola come impresa a partecipazione criminale», «l’imprenditore usufruiva di iniezioni illecite di denaro […] reimpiegandolo per acquisti “a nero” […] realizzando una vera e propria ripulitura dei capitali illeciti», espressioni che, per il loro contenuto assertivo, costituirebbero il nucleo della dedotta anticipazione del giudizio.

2) violazione dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Deduce la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha qualificato erroneamente le espressioni sopra riportate come funzionali al giudizio cautelare, escludendo quindi una valutazione nel merito mentre, in realtà non ci si troverebbe in presenza di formule probabilistiche ma di affermazioni assertive e qualificatorie che descrivono il fatto come già accertato e l’imputato come autore di condotte illecite.

3) vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto l’ordinanza impugnata ha omesso l’analisi testuale delle espressioni oggetto di censura, non ha confrontato tali espressioni con il parametro dell’anticipazione del giudizio ed ha introdotto criteri estranei alla disciplina della ricusazione (quali la malafede e l’abuso della funzione).

4) violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU per essere stato violato nell’ordinanza impugnata il principio dell’imparzialità del giudice.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato.

Prima di passare all’esame delle questioni poste dal ricorrente occorre, innanzitutto, ricordare che il giudice ricusato è stato componente del collegio del Tribunale del riesame che ha assunto la propria decisione su di una impugnazione in materia di misura cautelare reale, ciò in quanto se si fosse trattato di misura cautelare personale la situazione di incompatibilità sarebbe stata oggettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 2, (come integrato con pronuncia additiva dalla Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 24 aprile 1996) e 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Occorre altresì evidenziare che la Corte di appello ha motivato (in modo non certo “apparente”, come invece sostiene la difesa) la propria ordinanza evidenziando testualmente che: «nel caso specifico, le valutazioni del giudice nel procedimento in oggetto non erano gratuite o superflue, ma strettamente funzionali alla decisione che doveva essere presa in quella sede, ovvero la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura cautelare; ed il riferimento alla personalità dell’imputato era quindi necessario per delineare il contesto in cui operava, trattandosi di una “esternazione incidentale e occasionale” fatta su particolari aspetti della vicenda, ma non tale da integrare un pregiudizio sulla decisione di merito che lo stesso giudice avrebbe dovuto poi assumere nel procedimento».

Tutto ciò doverosamente premesso, deve osservarsi che l’inserimento dell’avverbio “indebitamente” nell’art. 37, c.1, lett. b), cod. proc. pen., sta ad indicare che le opinioni sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato rilevano, ai fini della ricusazione, solo se espresse senza che ne esista necessità ai fini della decisione (interinale) adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv. 233394-01). In tempi più recenti si è anche chiarito che «In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale» (Sez. 2, n. 26974 del 24/07/2020, Rv. 279649-01).

In materia di misure cautelari reali vale poi il principio secondo il quale, «Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti» (Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Rv. 279164-01).

La mera partecipazione al collegio del Tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali non è pertanto una situazione che esclude tout court l’incompatibilità a rivestire in un momento successivo il ruolo di giudice del dibattimento nel medesimo procedimento in quanto, come detto, non si può comunque prescindere da una delicata valutazione «caso per caso» del rapporto tra la doverosa ed adeguata motivazione adottata per dare risposta alle questioni dedotte nell’incidente cautelare e la necessaria “continenza” della motivazione stessa finalizzata ad evitare l’insorgenza di una causa di potenziale incompatibilità a ricoprire il successivo ruolo di giudice dibattimentale, con conseguente rischio di ricusazione.

In tema di ricusazione, infatti, «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’anticipazione di valutazioni sul merito della “res iudicanda”, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere, l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti» (Sez. 3, n. 27996 del 09/03/2021, Rv. 281591-01).

Ne consegue che «Sussiste l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale si sia espresso in concreto con valutazioni in ordine alla responsabilità dell’indagato o imputato, e la sua inosservanza costituisce motivo di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Rv. 28031401).

Proprio nella decisione da ultimo richiamata si è condivisibilmente ricordato che nella sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1997 il giudice delle leggi aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non comprende, tra i casi nei quali il giudice non può partecipare al giudizio, anche quello del giudice che, prima del dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per le indagini preliminari o confermandola quale componente del tribunale del riesame: in detta occasione osservò la Corte che, nell’adozione o nella conferma delle misure cautelari reali, manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell’imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo.

Successivamente, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 181 del 2004, pur richiamando la propria precedente pronuncia, ha affermato un altro rilevante principio: «anche nel caso in cui una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di “giudizio” non è di norma imposta dal tipo di atto compiuto dal giudice – come affermato dalla sentenza n. 66 del 1997 per il caso di adozione o conferma di un provvedimento di sequestro preventivo -, un’eventuale valutazione sul merito dell’accusa compiuta in tale sede, all’interno dello stesso procedimento, deve essere accertata in concreto e devono in tal caso trovare applicazione, ove ne sussistano i presupposti, gli istituti dell’astensione o della ricusazione, posto che, alla luce della sentenza n. 113 del 2000, deve ritenersi, ai fini dell’obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all’art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto “situazioni private del giudice”, ma anche l’attività giurisdizionale comunque svolta in precedenza».

Sulla base di queste pronunce del giudice delle leggi si è pertanto affermato che «è solo sul piano del rispetto concreto dell’eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell’incompatibilità del giudice del merito che abbia adottato un provvedimento cautelare reale» e che la soluzione del caso concreto «passa attraverso la necessaria verifica in concreto del contenuto della valutazione operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito» (così Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Rv. 279164).

Si condivide questa ultima conclusione, pur dovendosi precisare che – come chiarito dal giudice delle leggi – occorre far riferimento non alla incompatibilità in senso proprio bensì agli istituti dell’astensione e della ricusazione.

Dalle citate pronunce della Corte costituzionale si evince che il GIP o il componente del tribunale del riesame che, nell’adottare o confermare una misura cautelare reale, abbia espresso una «valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase di “giudizio”», ha l’obbligo di astenersi, non già perché incompatibile ex art. 34 cod. proc. pen., bensì in presenza di «altre gravi ragioni di convenienza» (diverse rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere), ipotesi prevista dall’art. 36, comma 1 lettera h), cod. proc. pen.

Si pone la questione, però, nel caso in cui, pur in presenza della descritta situazione, il giudice non si astenga: l’ipotesi da ultimo richiamata, infatti, è l’unica nella quale non può essere proposta la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lettera a), del codice di rito.

Si ritiene che soccorra, allora, il disposto della lettera b) del medesimo articolo, secondo il quale il giudice può essere ricusato dalle parti «se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione».

In proposito va anche ricordato il principio di diritto statuito in una risalente pronuncia delle Sezioni unite, poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità: «costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, prevista come causa di ricusazione dall’art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti» (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067).

Più di recente le Sezioni unite hanno statuito che integra propriamente una causa di ricusazione, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. – e non una causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. la circostanza che il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, quando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio, risultando in tal caso «comunque pregiudicato il valore della imparzialità del giudice» (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv 260094).

È assai significativo il richiamo delle Sezioni unite alle sentenze nn. 306, 307, 308 del 1997 della Corte costituzionale e soprattutto alla sentenza n. 283 del 2000 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto»: a prescindere, perciò, dal carattere indebito di tale valutazione.

Ha evidenziato il giudice delle leggi, in detta sentenza, la funzionalità di «un sistema che si propone di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l’imparzialità del giudice: le ragioni del pregiudizio sono infatti oggettivamente identiche sia quando il giudice ha manifestato il proprio convincimento all’interno del medesimo procedimento mediante un atto o l’esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisce astrattamente e preventivamente effetti pregiudicanti [incompatibilità], sia quando la valutazione di merito è stata espressa in un diverso procedimento (ovvero nel medesimo procedimento, ma mediante un atto che non presuppone una tale valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere accertati in concreto, grazie agli istituti dell’astensione e della ricusazione».

Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte, dunque, si può dunque affermare che, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale, abbia comunque espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell’indagato o imputato, egli non potrà poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, avendo l’obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen. e, in difetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell’art. 37, comma 1 lett. b), del codice di rito.

È, pertanto, sulla base di questi principi che va valutata la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento od il rigetto della dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti di un giudice prima componente del tribunale del riesame, che abbia confermato una misura cautelare reale, e poi del collegio giudicante nel giudizio di cognizione.

Si osserva che nel caso in esame il Tribunale del riesame non si è attenuto a detti principi.

È infatti indubbio che espressioni come quelle sopra riportate («le evidenze investigative […] hanno permesso di evidenziare tale fittizia impostazione», «è emersa la connotazione dell’azienda agricola come impresa a partecipazione criminale», «l’imprenditore usufruiva di iniezioni illecite di denaro […] reimpiegandolo per acquisti “a nero” […] realizzando una vera e propria ripulitura dei capitali illeciti», ancorché utilizzate nell’ambito di un corretto esercizio dei poteri funzionali del giudice, costituiscono una evidente quanto indebita anticipazione del giudizio di merito sulla responsabilità dell’imputato oggi ricorrente che, come detto, è chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 4, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, 648-ter cod. pen. e 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983. Quanto sopra evidenziato impone l’accoglimento del ricorso sussistendo le condizioni per la ricusazione del giudice sopra indicato ed il conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.