Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 25790/2026, 2/9 luglio 2026, ha affermato l’inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato allorchè la procura speciale rilasciata dal condannato al difensore sia priva di qualsiasi indicazione specifica che consenta di comprenderne l’oggetto e il procedimento cui è riferita.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, presentata da XXX in relazione alla sentenza del Tribunale di XXX in data 12 luglio 2022, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.
Ricorso per cassazione
Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, diretto ad eccepire la violazione di legge e i correlati vizi di motivazione, essendosi valorizzato un eccessivo formalismo e trascurata la doverosa ottica del favor impugnationis con interpretazione del contenuto dell’atto alla stregua del principio civilistico della conservazione del negozio.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato.
È condivisibile, in linea di principio, l’indirizzo secondo cui, nella procura speciale rilasciata al difensore e avente ad oggetto «il potere di proporre ogni tipo di impugnazione», deve ritenersi ricompresa – proprio in considerazione della sua indubitabile natura impugnatoria, sia pure straordinaria– anche la richiesta di rescissione del giudicato (Sez. 2, n. 6830 del 13/01/2026, non mass.; Sez. 2, n. 6193 del 14/01/2026, non mass., che fanno leva sul criterio esegetico dettato dall’art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno); cfr., sul punto, Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Rv. 27919501).
Nondimeno, per quanto qui rileva, occorre muovere dalla considerazione, per cui, ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rescissione è presentata, «a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale» (cfr. Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Rv. 279480-01, secondo cui è condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di idonea procura speciale).
L’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., inoltre, prevede che la «procura speciale per determinati atti» debba contenere «oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce», a pena di inammissibilità; il successivo comma 3 esclude persino la possibilità di ratifica degli atti compiuti in difetto di rituale procura speciale (cfr., quanto alla sanzione processuale suaccennata, Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346-01).
La procura speciale di cui deve essere munito il difensore deve, dunque, in concreto, contenere elementi tali da cui inferire il concreto significato dell’atto, nell’ambito di una specifica vicenda procedimentale (cfr. Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Rv. 272475-01, che ha escluso la validità della procura speciale, priva di alcuna specificazione con riguardo all’oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l’indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata la facoltà demandata al difensore.
Analogamente, Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Rv. 257335-01, ha affermato che non occorre che la volontà del mandante sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, quando il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione elimini ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte, in presenza dell’indicazione dello specifico oggetto della causa. Sostanzialmente in termini, anche Sez. 2, n. 40228 del 28/10/2025, Rv. 289020-01).
Nel caso di specie, la «nomina e procura speciale» allegata al ricorso non evidenzia il minimo richiamo neppure al procedimento rispetto al quale il mandato difensivo era stato rilasciato.
Il difensore che ha sottoscritto l’atto di impugnazione, pertanto, non può ritenersi fornito di legittimazione soggettiva, siccome non munito di una rituale procura speciale.
Tale assoluta genericità, peraltro, è reiterata anche nella analoga precedente «nomina e procura speciale», allegata alla originaria richiesta di rescissione (come correttamente stigmatizzato dalla Corte territoriale, per quel che riguardava la perimetrazione della riscontrata aspecificità della prima procura speciale non solo nell’indistinto riferimento ad ogni tipo di impugnazione, ma preliminarmente e, per quanto qui rileva, in maniera assorbente – nella mancata indicazione della sentenza di condanna).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).
