Difetto di querela e immediata declaratoria di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.: è esclusa la possibilità, per il pubblico ministero, di modificare la contestazione nel corso del giudizio, in funzione del mutamento del regime di procedibilità del reato (Riccardo Radi)

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La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 23393/2026, in tema di condizioni di procedibilità, ha sottolineato che il difetto di querela comporta l’immediata declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., risultando preclusa al pubblico ministero la modifica, nel corso del giudizio, della contestazione “ab origine” elevata nei confronti dell’imputato, in funzione del mutamento del regime di procedibilità del reato.

Fattispecie relativa al delitto di lesioni stradali lievi, in cui il pubblico ministero, all’esito dell’esame della persona offesa e sulla scorta della documentazione prodotta, aveva proceduto alla contestazione del diverso e autonomo reato di cui all’art. 590-bis, commi secondo e sesto, cod. pen., perseguibile di ufficio.

Nel caso esaminato, la difesa deduce che il fatto, come originariamente contestato, era procedibile a querela, mai proposta, e che la modifica dell’imputazione, intervenuta in data 1 marzo 2024, durante il dibattimento, non era idonea a rendere nuovamente esercitabile un’azione penale ormai improcedibile.

Giova evidenziare che, alla data della prima udienza dibattimentale risultavano contestate lesioni personali giudicate guaribili in giorni venti, riconducibili alla fattispecie di lesioni lievi.

Per tali ipotesi, l’art. 590 cod. pen. prevede una pena alternativa e non contempla alcun aggravamento sanzionatorio nel caso in cui il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Sul piano della procedibilità, il reato di lesioni colpose lievi — anche se stradali — resta soggetto alla condizione di procedibilità della querela di parte. Il reato successivamente contestato, ovvero l’art. 590 bis, commi 2 e 6, cod. pen. — come si ricava dalla sua stessa rubrica e dalla struttura della disposizione — trova applicazione unicamente in relazione alle lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Al riguardo si rammenta che, secondo il consolidato e uniforme orientamento giurisprudenziale, le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590 bis cod. pen., introdotte dall’art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono figure autonome di reato e non ipotesi circostanziate (aggravanti ad effetto speciale) dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Rv. 270918-01; Sez. 4, n. 27425 del 24/05/2018, Rv. 273409-01, la quale ne trae espressamente la conseguenza che, per la procedibilità del reato di lesioni colpose stradali rientrante in tale autonoma previsione, non è richiesta la querela).

Da tali premesse deriva che la modifica dell’imputazione con cui il pubblico ministero, nel corso del giudizio di primo grado, ha contestato l’ipotesi di cui all’art.590 bis cod. pen. non si è risolta nell’aggravamento di un medesimo reato, bensì nella contestazione di un reato diverso e autonomo rispetto a quello originariamente ascritto. Si è dunque al di fuori del paradigma della contestazione suppletiva di una circostanza aggravante rispetto all’ipotesi originaria.

Non è in discussione, quindi, la procedibilità del medesimo reato per effetto di una circostanza, bensì la contestazione di una autonoma fattispecie di reato (l’art. 590 bis, aggravato ai sensi dei commi 2 e 6, e perciò procedibile d’ufficio), per di più non configurabile in relazione alle lesioni lievi come originariamente contestate.

Occorre altresì sottolineare che, come emerge dalla sentenza impugnata, il nuovo addebito è stato contestato sulla base di elementi emersi solo nel corso dell’istruzione dibattimentale, e segnatamente dell’esame della persona offesa e della documentazione prodotta dal pubblico ministero, utilizzati per ridefinire il fatto nella sua dimensione lesiva e per attribuirgli una diversa qualificazione giuridica.

Il ricorso pone la questione se, in una simile evenienza, l’obbligo di immediata declaratoria imposto dall’art. 129 cod. proc. pen. precluda ogni successiva modifica dell’imputazione volta a mutare il regime di procedibilità del fatto.

La soluzione si rinviene nei principi enunciati da Sezioni Unite Domingo (sent. n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517-01).

La suddetta decisione, pur resa in tema di contestazione suppletiva della recidiva qualificata a fronte di prescrizione già maturata, assume valenza sistematica, poiché valorizza la portata generale dell’art. 129 cod. proc. pen. quale norma che impone la prioritaria e immediata declaratoria delle cause di non punibilità, con effetto preclusivo rispetto al compimento di ulteriori attività processuali incompatibili con il già maturato esito liberatorio.

Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’art. 129 cod. proc. pen. non enuncia una regola di mera “tempestività temporale”, bensì “una prescrizione generale di tenuta del sistema”: esso impone al giudice, in ogni stato e grado, l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità — e delle situazioni ad esse equiparate — che “riconosce” come già acquisite agli atti, “nella prospettiva di privilegiare l’exitus processus e il favor rei”.

Tale declaratoria gode di precedenza su ogni altro provvedimento decisorio adottabile dal giudice. Da ciò le Sezioni Unite hanno ricavato la conclusione decisiva secondo cui, quando la causa di estinzione (o, come si dirà, l’ostacolo processuale equiparato) sia già maturata prima della contestazione suppletiva, il giudice debba immediatamente pronunciare la sentenza liberatoria.

L’omessa o ritardata pronuncia non può ritorcersi in danno dell’imputato che ne avrebbe dovuto beneficiare.

In termini espliciti, l’obbligo di immediata declaratoria, “se correttamente e tempestivamente adempiuto dal giudice, preclude al pubblico ministero la possibilità stessa di procedere alla contestazione suppletiva, mancando lo stesso segmento processuale nel quale esercitare la facoltà”.

La causa estintiva, ove non rilevata, va riconosciuta e dichiarata “ora per allora”. Coerentemente, le Sezioni Unite hanno ritenuto irrilevante il contrasto sulla natura (dichiarativa o costitutiva) della contestazione: l’elemento dirimente non è la qualificazione dogmatica dell’atto del pubblico ministero, ma la forza preclusiva dell’art. 129 cod. proc. pen. I principi sopra richiamati, benché formulati in tema di prescrizione, si attagliano pienamente al difetto di querela.

La norma equipara, quanto al regime dell’immediata declaratoria, le cause estintive del reato e le cause di improcedibilità.

Nella stessa sentenza viene richiamata, adesivamente, Sezioni Unite De Rosa (n.12283 del 25/01/2005), secondo cui l’art. 129 impone il proscioglimento immediato sia quando l’imputazione sia svuotata di contenuto per ragioni di merito, sia quando ne venga meno la ragion d’essere “per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità)”.

Decorso il termine per la proposizione della querela senza che essa sia stata presentata, il giudice è investito dello stesso dovere di immediata declaratoria, conseguendone la medesima preclusione del segmento processuale entro cui collocare ogni successiva contestazione, sia essa di aggravante o — come in tal caso — di reato autonomo.

A conferma della centralità dell’art. 129 cod. proc. pen. rileva — sia pure in via indiretta, giacché il caso concreto differisce, sul piano strutturale, da quello qui in esame — l’informazione provvisoria n. 6/2026 del 26 marzo 2026. In quella sede è stata sottoposta alle Sezioni Unite la questione se, in tema di furto, una volta decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza proposizione della querela, sia consentito al pubblico ministero modificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., così da rendere il reato procedibile d’ufficio ai sensi della vigente formulazione dell’art. 624, terzo comma, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), del medesimo decreto, ovvero se il giudice debba immediatamente rilevare la mancanza della querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la mancanza della querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Pur vertendosi su una vicenda circostanziale in tema di furto — e dunque, come si è detto, non sovrapponibile al caso di specie — emerge che la soluzione è ancorata al dovere del giudice di rilevare immediatamente la mancanza della querela, escludendo che il pubblico ministero possa, decorso il termine di cui all’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, modificare l’imputazione in udienza per renderla procedibile d’ufficio.

La convergenza non è priva di significato perché, tanto nell’ipotesi dell’aggravante quanto in quella, qui ricorrente, della contestazione di reato autonomo, è il medesimo presidio dell’art. 129 cod. proc. pen. a governare l’epilogo.

In sintesi, non può attribuirsi rilievo dirimente alla qualificazione della contestazione: sia essa ricondotta alla modifica dell’imputazione, alla contestazione di un reato autonomo o, per ipotesi, all’introduzione di una circostanza, l’esito non muta, perché l’elemento decisivo resta la forza preclusiva dell’art. 129 cod. proc. pen.

Alla luce di tali coordinate, la motivazione della sentenza impugnata — nella parte in cui ha ritenuto legittima e rilevante, ai fini della procedibilità d’ufficio, la contestazione intervenuta dopo la scadenza del termine di querela e all’esito degli sviluppi dibattimentali — non si conforma ai principi che governano l’operatività dell’art. 129 cod. proc. pen.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

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