Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23359/2026, 12/24 giugno 2026, ha ribadito che, dopo il deposito in cancelleria del conto di gestione, ordinato dal giudice delegato (che ne ha verificato la regolarità) ex art. 43, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, il medesimo giudice può approvarlo solo «se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione»; altrimenti, deve fissare («fissa») l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero (art. 43, comma 4, cod. proc. pen.).
Provvedimento impugnato
Con provvedimento del 23 febbraio 2026 il Giudice delegato del Tribunale di XXX, ha approvato il rendiconto finale della gestione presentato dall’amministratore giudiziario nell’ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di AP ed avente, fra l’altro, riguardo ai beni destinati all’esercizio dell’impresa “XXX” di TP.
In particolare, sono state dichiarate inammissibili le osservazioni depositate nell’interesse di quest’ultimo il 3 dicembre 2025.
Ricorso per cassazione
Avverso tale provvedimento il difensore di TP ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 43 e 46 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito anche codice antimafia), nonché dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato:
– avrebbe erroneamente escluso dalla sfera di applicabilità della restituzione per equivalente dei beni confiscati il compendio aziendale in discorso, oggetto in parte di vendita da parte dell’amministratore giudiziario e, in parte, di cessione per il soddisfacimento di un debito dell’impresa; e ciò a dispetto dell’espressa previsione contenuta nell’art. 46, comma 2, cit.;
– avrebbe disatteso, sulla scorta di una motivazione apparente, le osservazioni al rendiconto, con cui si era dedotto che l’amministratore giudiziario aveva avuto riguardi ai soli beni strumentali senza considerare l’avviamento (il cui valore la difesa aveva indicato tramite una consulenza tecnica di parte), nonostante sia l’approvazione del rendiconto la sede deputata a determinare il valore aziendale;
– avrebbe erroneamente valorizzato la mera eventualità della restituzione, quantunque – a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione – sia ancora sub iudice l’an della confisca del compendio aziendale;
– avrebbe omesso le necessarie verifiche e correzioni al rendiconto, da compiersi dopo la fissazione dell’udienza innanzi al collegio ai sensi dell’art. 43, comma 4, cit.
La difesa ha, altresì, chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 46 d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost. (e agli artt. 1 Prot. add. 1, 6, par. 1, 13 Convenzione EDU), nella parte in cui le dette disposizioni del codice antimafia non consentono all’interessato di ottenere, nel contraddittorio delle parti e già in sede di approvazione del rendiconto, l’integrale ristoro del pregiudizio derivante dalla chiusura e liquidazione dell’attività aziendale poi suscettibile di restituzione, ivi compresa la perdita dell’avviamento commerciale.
La separata azione civile di responsabilità per ottenere il risarcimento del danno (ulteriore rispetto alla restituzione del valore), che andrebbe incoata contro il giudice e i suoi ausiliari secondo le specifiche norme sulla responsabilità civile dei magistrati, non costituirebbe un rimedio effettivo.
La questione sarebbe rilevante, pure nella pendenza del giudizio di rinvio sulla confisca, poiché – se la Corte costituzionale rendesse l’auspicata sentenza additiva in ordine agli artt. 43 e 46 cit. – la sede per far valere il diritto al risarcimento del danno sarebbe proprio l’approvazione del rendiconto.
Le conclusioni del PG
Con requisitoria scritta il PG ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato poiché, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrente al rendiconto e corredate da consulenza tecnica di parte, il giudice delegato ha omesso di fissare l’udienza davanti al collegio ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011;
ha, inoltre, osservato che la questione concernente l’esatto valore dell’azienda avrebbe dovuto essere trattata nel contraddittorio collegiale, anche in considerazione del disposto dell’art. 46, comma 2, del medesimo decreto, atteso che i beni aziendali sono stati ceduti.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti, e deve essere accolto.
Non vi sono, invece, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale.
È dirimente osservare che, dopo il deposito in cancelleria del conto di gestione, ordinato dal giudice delegato (che ne ha verificato la regolarità) ex art. 43, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, il medesimo giudice può approvarlo solo «se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione»; altrimenti, deve fissare («fissa») l’udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l’amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero (art. 43, comma 4, cod. proc. pen.).
In altri termini, «il conto di gestione può rimanere nella sola cognizione del giudice delegato se non vi sono contestazioni o se esse siano inammissibili; la sua approvazione è, invece, di competenza del tribunale, al quale il giudice delegato deve rimettere le parti, qualora vi siano contestazioni degli interessati, del pubblico ministero o dell’Agenzia» Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Sez. 1, n. 1872 del 04/12/2025 – dep. 2026, Rv. 289248 – 01, in motivazione; cfr. pure Sez. 1, 6756 del 08/11/2022 – dep. 2023, n.m., la quale ha rimarcato che, «qualora il Giudice delegato opti per l’approvazione immediata del rendiconto, debba necessariamente indicare le ragioni per cui le contestazioni mosse dalla parte […] non sono in concreto […] assistite da specificità o non attengono a “singole voci contabili” […], fermo restando il principio per cui non possono estendersi fino ad attingere la discrezionalità posta a monte delle concrete operazioni gestionali»).
Nel caso in esame, con le osservazioni depositate nell’interesse di TP, è stata contestata la determinazione del valore del compendo aziendale della “XXX”, come appostato nel rendiconto: e ciò per il tramite di una consulenza di parte, che non solo si è doluta della mancata considerazione dell’avviamento ma anche della stima ex se degli stessi beni strumentali; e ha indicato i valori ritenuti corretti e, in particolare, i criteri di determinazione dell’avviamento.
Dunque, vi è stata una specifica contestazione relativa al valore dei beni, rilevante nel caso di restituzione ex art. 46, comma 1, d.lgs. 159 del 2011, norma che – contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato – si applica anche nel caso (che qui ricorre) di vendita dei beni per espressa disposizione del successivo comma 2 (cfr. Sez. 6, n. 45848 del 24/10/2024, Rv. 287341 – 01; Sez. 1, n. 3635 del 20/01/2022, n.m.); e, in effetti, risulta sub iudice la confisca delle res in discorso, come per vero esposto nello stesso provvedimento impugnato.
Peraltro, quest’ultimo provvedimento ha ritenuto «infondata» la detta contestazione presentata nell’interesse di TP, a dispetto del dispositivo di inammissibilità.
Ne deriva che il giudice delegato avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al Tribunale. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di XXX.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente non deve essere sollevata. L’annullamento del provvedimento impugnato, per le ragioni anzidette, la rende con evidenza non rilevante poiché essa attiene a norme in concreto non applicabili nel presente giudizio (inerente alla legittimità del medesimo provvedimento del giudice delegato; cfr., per tutte, Corte cost. n. 161 del 2015).
Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.
