Pena sospesa condizionata all’adempimento di un obbligo risarcitorio: l’orientamento di legittimità “quantitativamente prevalente” (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23147/2026, 12/23 giugno 2026, ha chiarito che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

È fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza valutazione delle condizioni economiche del condannato.

L’orientamento che pesa di meno

Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha fatto riferimento a tal fine ad un indirizzo giurisprudenziale datato e ormai superato dalla più recente e prevalente interpretazione della normativa di riferimento da parte del giudice di legittimità.

L’orientamento richiamato ritiene che, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato; tale orientamento muove dal presupposto che l’omissione di un simile approfondimento istruttorio non riverbera effetti negativi verso l’imputato, atteso che, in caso di inadempimento dell’obbligo cui è subordinato il beneficio, egli avrebbe comunque modo di sottoporre alla verifica del giudice l’eventuale impossibilità di adempiere, in sede di incidente di esecuzione eventualmente promosso per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Rv. 278290 – 01; conf. – tra le altre – Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 266873 – 01; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Rv. 264013 – 01; Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555 – 01). 

…e quello che pesa di più

A detto orientamento se ne è contrapposto un altro – a cui il collegio intende aderire – che, come accennato, negli anni più recenti risulta quantitativamente prevalente.

È stato infatti affermato che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (Sez. 6, n. 11773 del 25/02/2026, Rv. 289564 – 01; Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, Rv. 288722 – 01). La giurisprudenza va dunque consolidandosi in una direzione che pone, tra i doveri di accertamento giudiziale, quello di verificare la effettiva possibilità di adempimento da parte dell’imputato; il dovere di accertamento sorge qualora siano addotti dall’imputato, o emergano dagli atti, «elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, Rv. 287113 – 01, che enumera alcune situazioni che possono sollecitare gli approfondimenti ritenuti doverosi, alludendo, in via esemplificativa: a dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, all’ammissione al gratuito patrocinio, alla natura del reato contestato e alle condizioni personali del condannato, come l’età avanzata o lo stato di salute; in senso conforme, Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, Rv. 289070 – 01; Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285633 – 01).

Tutte le decisioni che si informano a detto orientamento fanno riferimento, oltre che ad un dovere di accertamento sulla possibilità di adempimento, anche ad un dovere motivazionale del giudice.  Si ritiene debba darsi continuità all’orientamento da ultimo esaminato, in quanto maggiormente conforme alla funzione cui assolve la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi: riparatoria, evidentemente, ma anche special-preventiva, orientata anche al reinserimento sociale, con la conseguenza che risulterebbe incongruo consentire al giudice di disporre l’applicazione di un istituto in una situazione in cui, in concreto, non ve ne siano le condizioni (in termini, in motivazione, Sez. 6, n. 11773/2026, cit.).

Nel caso in esame, l’imputato con il decimo motivo di appello aveva lamentato il mancato accertamento delle proprie condizioni economiche ai fini della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma indicata dal primo giudice, allegando di essere stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di essere indigente e di convivere con altri familiari (madre, padre e due fratelli) in stato di disoccupazione, di riuscire a soddisfare esigenze primarie mediante l’esigua somma percepita dal padre a titolo di reddito di cittadinanza (pag. 10 dell’atto di appello). La Corte di merito, quindi, in adesione al principio richiamato, era tenuta a motivare sulle reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso fosse in grado di effettuare il pagamento, ancorché in misura ridotta rispetto alla determinazione del Tribunale, entro il termine fissato.

La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello.

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