Invasione di terreni o edifici: per la configurabilita’ non e’ sufficiente che il soggetto agente sia a conoscenza del fatto che il bene appartiene a terzi e che la propria occupazione è avvenuta “sine titulo” (Riccardo Radi)

Man sitting on a crate outside a homemade tent with sign 'Terreno occupato. Non sgomberare.'

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 19913/2026 ha stabilito che ai fini della configurabilità del dolo del delitto di invasione di terreni o edifici, non è sufficiente che il soggetto agente, ove subentrato nel possesso di un immobile già abusivamente occupato da altri, sia a conoscenza del fatto che il bene appartiene a terzi e che la propria occupazione è avvenuta “sine titulo”, essendo necessario che sia altresì consapevole che la persona cui è subentrato si sia resa autrice, a sua volta, di una condotta di invasione

La Suprema Corte ha più volte affermato che, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce “arbitrariamente”, ossia “contra ius” in quanto privo del diritto d’accesso, cosicché la conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione; si è tuttavia precisato che nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01).

In altri termini, l’articolo 633 cod. pen. – a differenza di altre fattispecie quali, ad esempio, l’art. 1161 del Codice della Navigazione – non punisce la condotta di occupazione in sé considerata, ma la condotta di invasione finalizzata a scopo di profitto illecito (scopo di profitto di cui l’occupazione è semmai la più tipica manifestazione).

Si è quindi coerentemente ritenuto che anche colui che subentra all’originario occupante e/o ne protrae l’occupazione può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso nel delitto, anche se non ha partecipato alla iniziale condotta di “invasione” (cioè all’iniziale ingresso sine titulo nell’immobile) (Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018, dep. 2019, Maniscalco, Rv. 274902 – 01). Giova tuttavia precisare che tale concorso del subentrante, intanto si può configurare anche sul piano dell’elemento psicologico del reato (dolo), in quanto quest’ultimo sia consapevole della originaria invasione, vale a dire del fatto che il suo dante causa si è, a suo tempo, introdotto nell’immobile in maniera arbitraria e poi ha continuato ad occuparlo sine titulo. Non si può infatti ragionevolmente escludere, soprattutto nei casi in cui l’occupazione si protrae per un lungo lasso di tempo nel corso del quale subentrano nel godimento del bene soggetti diversi, che gli ultimi occupanti possano legittimamente ignorare le modalità con le quali i loro danti causa ebbero ad entrare in possesso del bene o comunque possano fare ragionevolmente affidamento sul fatto che l’originario ingresso sia avvenuto in maniera lecita (vale a dire col consenso o la non opposizione del proprietario).

Per ritenere sussistente il dolo del concorso in capo a colui che subentra nel possesso non è quindi sufficiente il fatto che costui sia consapevole che il bene appartiene ad altri e che lui non ha attualmente titolo per utilizzarlo (condotta questa che di per sé integra solo una occupazione abusiva ma non una invasione), ma è necessario che l’agente sappia anche che il soggetto a cui è subentrato (e che gli ha consentito di entrare nell’immobile e di goderne) a suo tempo lo aveva invaso, vale a dire vi si era introdotto contro la volontà e/o senza il consenso dell’avente diritto sul bene. In mancanza della consapevolezza dell’originaria condotta illecita di invasione del dante causa, l’avente causa dell’autore del reato non può dunque essere chiamato a rispondere di concorso nel delitto per il solo fatto di aver protratto un’occupazione abusiva di cui però ignora l’origine delittuosa.

Nel caso in esame, i Giudici di merito non si sono attenuti ai principi di diritto sopra esposti. Gli stessi hanno, infatti, accertato in punto di fatto che il M. (come da lui dichiarato) è subentrato nell’uso e nel godimento della porzione di terreno di proprietà pubblica ai suoi ascendenti (il nonno), i quali già la utilizzavano (evidentemente) da molto tempo.

Pur avendo riconosciuto che l’imputato era un semplice subentrante o avente causa dell’originario occupante, la Corte di appello ha poi ritenuto sufficiente, ai fini del dolo del reato, che il M. sapesse (o potesse comunque agevolmente scoprire) che lui non era il proprietario del terreno e che non aveva un titolo giuridico valido che legittimasse la sua attuale occupazione.

I Giudici di merito hanno quindi reputato sufficiente la consapevolezza del ricorrente in ordine all’arbitrarietà della sua attuale occupazione, senza però in alcun modo verificare se lo stesso avesse conoscenza delle modalità con le quali il suo dante causa aveva a suo tempo ottenuto l’uso dell’immobile; aspetto sul quale occorreva invece indagare e motivare non potendo escludersi, per quanto detto, che il nonno del M. avesse fatto ingresso nel cespite con consenso (o la non opposizione) del proprietario e che l’odierno ricorrente facesse affidamento su tale circostanza.

Per tale aspetto si può affermare che la motivazione della sentenza di appello è sostanzialmente mancante su un aspetto decisivo ai fini della affermazione di responsabilità dell’imputato. La sentenza deve dunque essere annullata sussistendo, nei termini indicati, il vizio di motivazione denunciato nel ricorso.

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