L’avvocato cita nel ricorso precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati: rilevanza ai fini della valutazione della colpa e della commisurazione della sanzione a favore della cassa delle ammende (Riccardo Radi) 

Lawyer speaking at podium in courtroom during legal proceedings

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 23006 depositata il 22 giugno 2026, in tema di impugnazioni, ha affermato che la citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Pertanto: “si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende”.

In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate, e che l’allegazione di precedenti inesistenti, alterando il corretto contraddittorio, ostacolando il vaglio di legittimità e ledendo l’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi, è condotta sintomatica della maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi.

Nel caso esaminato, i precedenti evocati nel ricorso sul tema dell’errore nelle generalità esprimono un principio astrattamente pertinente, ma, come anticipato, non risultano in realtà essersi occupati della questione giuridica prospettata dal difensore, non avendo in realtà mai affermato i principi che il difensore loro riferisce. In ogni caso, quand’anche esistenti (e, come detto, così non è) la loro pertinenza concreta dipenderebbe comunque dalla possibilità di dimostrare che, nel caso di specie, il soggetto fosse davvero identificabile con certezza. Ed è proprio questo il punto che l’ordinanza esclude.

Perciò quei precedenti, frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi: essi avrebbero potuto giovare al ricorrente se la divergenza fosse stata marginale e non investisse la riferibilità complessiva della procura e dell’istanza; ma pèrdono forza persuasiva se il giudice del merito, come avvenuto nel caso in esame, accerta l’assenza di corrispondenza anagrafica della complessiva identità dichiarata.

In altre parole, i precedenti richiamati dalla difesa – come detto, non riferibili alla questione giuridica qui esaminata – sono astrattamente coerenti sul piano del principio, ma non paiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecie concreta, così come ricostruita dall’ordinanza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ed invero, il richiamo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di intelligenza artificiale costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità e, proprio per questo, giustifica l’irrogazione di una sanzione più elevata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. quando la Suprema Corte, come nel caso di specie, ravvisi che il ricorso è stato proposto senza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate.

L’art. 616 cod. proc. pen., infatti, prevede che, in caso di inammissibilità, la parte privata sia condannata alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che può essere aumentata fino al triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso”.

La sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 ha chiarito il fondamento di tale meccanismo sanzionatorio: la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non può operare automaticamente quando il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ma, specularmente, essa resta pienamente giustificata – e anzi può essere più severa – quando la causa di inammissibilità sia invece ascrivibile a un comportamento colposo del ricorrente. In altri termini, la Consulta ha eliminato soltanto l’automatismo sanzionatorio nei confronti dell’incolpevole, non certo la legittimità di una risposta più incisiva nei confronti di chi abbia dato causa, con negligenza o imprudenza, a un ricorso intrinsecamente viziato.

Proprio in questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata presenta un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza. Non si è di fronte a una mera debolezza argomentativa, ma a una patologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietà tecnico-professionale: l’allegazione di precedenti inesistenti altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto. In tale situazione, la causa di inammissibilità non è soltanto presente, ma è il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l’area dell’errore scusabile delineata dalla sentenza n. 186 del 2000.

Il punto decisivo è che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità.

Se il difensore – o la parte che dell’atto risponde nei limiti consentiti dal rito – introduce nel ricorso sentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, egli non versa in una situazione assimilabile all’incolpevole errore oggettivamente inevitabile; al contrario, manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale e talora persino spregiudicato uso dello strumento processuale.

Perciò non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, secondo la formula della Consulta.

Sotto il profilo funzionale, poi, una sanzione più elevata trova giustificazione nella stessa ratio deterrente dell’art. 616 cod. proc. pen. La norma mira a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunque proposte senza il necessario rigore tecnico; e il legislatore, dopo le modifiche del 2017, ha reso espresso che la misura della somma va calibrata tenendo conto della causa di inammissibilità, proprio per permettere al giudice di graduare la risposta economica in ragione della gravità del vizio processuale. Se il ricorso è inammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie, la causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da un semplice errore interpretativo: essa denota un uso del giudizio di cassazione incompatibile con il livello di diligenza esigibile e quindi legittima una condanna in misura più alta.

Né può sostenersi che l’impiego dell’intelligenza artificiale introduca una zona franca di deresponsabilizzazione.

La sentenza n. 186/2000 protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l’ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate. In tale evenienza, l’errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l’ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente. L’assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità. Ne deriva che, in un caso del genere, il giudice può motivare la maggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici:

(a) la non verificazione delle fonti;

(b) la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure;

(c) il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte;

(d) la lesione dell’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi;

(e) la maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi.

Tutti questi elementi si raccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma “tenuto conto della causa di inammissibilità” e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l’inammissibilità sia imputabile a comportamento colpevole del ricorrente.

In termini conclusivi, si può dunque affermare che la citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale.

Perciò, una volta dichiarata l’inammissibilità, l’art. 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l’irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità.

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