Sentenza di patteggiamento: i requisiti della motivazione secondo la giurisprudenza di legittimità (Vincenzo Giglio)

L’obbligo generale di motivazione delle sentenze posto a carico del giudice dagli artt. 111 comma 6, Cost. e 125 comma 3, cod. proc. pen. è naturalmente esteso anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Lo standard da rispettare è tuttavia parametrato, altrettanto ovviamente, alla peculiarità del rito che si fonda su un atto negoziale.

Ne consegue una ridotta necessità esplicativa che può essere soddisfatta attraverso una motivazione sintetica o finanche implicita.

Si deve alla decisione Di Benedetto delle Sezioni unite penali (SU, 27 marzo 1992, n. 5777, Rv. 191135) la messa a fuoco delle linee guida al riguardo, a partire dalla previsione di un duplice accertamento, positivo e negativo.

Spetta dunque al giudice accertare in positivo: (i) l’effettiva esistenza di un accordo tra le parti finalizzato all’applicazione di un certo trattamento sanzionatorio; (ii) la corretta qualificazione giuridica del fatto e dell’applicazione delle circostanze così come della loro comparazione; (iii) la congruità della pena sulla quale è stato raggiunto l’accordo alla luce del principio costituzionale del finalismo rieducativo; (iv) la possibilità di concedere la pena sospesa nell’ipotesi che la richiesta sia stata ad essa subordinata.

L’accertamento in negativo riguarda invece l’esclusione di cause di non punibilità o improcedibilità o estinzione del reato.

La prima parte dell’accertamento postula l’indicazione, sia pure sintetica, dei motivi in fatto e in diritto che l’hanno sorretta mentre la seconda può essere fatta constare dalla menzione dell’esito negativo della ricerca.

Uguale sinteticità, sia pure dopo un dibattito giurisprudenziale precedentemente impostato in senso più rigoroso, è sufficiente anche per statuizioni esterne all’accordo, quali sono quelle che si risolvono nell’applicazione di pene accessorie, misure di sicurezza e confisca, fermo restando che l’impegno esplicativo del giudice aumenta e si specifica allorchè la medesima applicazione presupponga la dimostrazione di una condizione di pericolosità sociale.

Si chiude con una piccola chicca, quasi un souvenir di terre lontane.

Dobbiamo alla decisione Messina delle Sezioni unite penali (SU, n. 3 del 25 novembre 1998, n. 3, Rv. 212437) il riconoscimento della doverosità indeclinabile del controllo giudiziale preliminare degli atti del procedimento prima di qualsiasi altra attività valutativa, perché solo in tal modo è possibile accertare, e in caso escludere, eventuali cause di non punibilità.

Detta in altro modo: spetta al giudice leggere le carte prima di decidere.

Fa piacere saperlo.

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