Interdizione temporanea dai pubblici uffici applicata dal giudice di primo grado: il suo mantenimento diventa legale se, mediante concordato in appello, la pena principale è rideterminata in misura inferiore a tre anni di reclusione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20652/2026, 21 maggio/4 giugno 2026, ha chiarito che deve ritenersi deducibile con ricorso per cassazione l’applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, avuto riguardo all’avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misura inferiore a tre anni di reclusione; invero, il giudice di appello, nell’accogliere l’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto a eliminare l’indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggetto dell’accordo. La riduzione della pena principale al di sotto della soglia suddetta comporta, infatti, il venir meno del presupposto per l’applicazione della pena accessoria, indipendentemente dalla sua legittimità al momento della prima applicazione.

Decisione impugnata

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 20 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 629, 56-629 e 612-bis cod. pen. e le statuizioni civili.

Ricorso per cassazione

Ha proposto ricorso per cassazione il medesimo imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la conferma della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, pur all’esito della diminuzione della pena concretamente irrogata al di sotto dei limiti normativi.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è ammissibile e fondato.

Il Tribunale, nell’infliggere una condanna per complessivi tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, aveva correttamente disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Ai sensi dell’art. 29, primo comma, cod. pen., tale pena accessoria consegue «alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni».

Il nuovo trattamento sanzionatorio, rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inferiore a tale limite.

Già secondo la giurisprudenza relativa alla previgente disposizione di cui all’art. 599 cod. proc. pen., il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, era tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione fosse complessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzione non era stata prevista nell’accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Rv. 278806-01; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004Rv. 229931-01; Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Rv. 238307-01).

In caso contrario, la pena accessoria applicata avrebbe dovuto considerarsi «illegale», in quanto non irrogabile in ragione della pena principale in concreto inflitta all’esito del giudizio di appello (Sez. 5, n. 27983 del 09/03/2023, non mass.).

Anche nell’attuale assetto normativo, in difetto di argomenti di ordine sistematico di segno contrario, deve ritenersi deducibile con ricorso per cassazione l’applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, avuto riguardo all’avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misura inferiore a tre anni di reclusione; invero, il giudice di appello, nell’accogliere l’accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto a eliminare l’indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggetto dell’accordo. La riduzione della pena principale al di sotto della soglia suddetta comporta, infatti, il venir meno del presupposto per l’applicazione della pena accessoria, indipendentemente dalla sua legittimità al momento della prima applicazione (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-01; Sez. 6, n. 21060 del 22/02/2024, non mass.).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, per la fondatezza del suddetto motivo di ricorso.

Questo annullamento non travolge il negozio processuale e l’intera sentenza, dovendo estendersi al concordato le considerazioni già svolte dalla giurisprudenza di legittimità a proposito dell’applicazione della pena su richiesta, secondo cui è possibile l’eliminazione di una pena accessoria che non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti, in quanto essa non investe una delle componenti dell’accordo stesso (cfr. Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Rv. 281263-01, che condivisibilmente ha argomentato sulla scorta di Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-05, in tema di misura di sicurezza, ma con principio ritenuto applicabile estensivamente anche alle pene accessorie; conforme Sez. 3, n. 41411 del 2025, cit.).

L’eliminazione della pena accessoria illegale può essere determinata direttamente dalla Corte, senza necessità di rinvio, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

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