Rapina e sentenza irrevocabile di condanna emessa a seguito di concordato in appello: rideterminazione della pena “in executivis” a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 (Redazione)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 14904/2026, in tema di esecuzione, ha stabilito che la pena, non interamente eseguita, concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al delitto di rapina può essere rideterminata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha reso applicabile a quel reato la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, in ragione del principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria all’effettivo disvalore della condotta, senza alcun vincolo derivante dall’accordo raggiunto nel giudizio di cognizione in tema di bilanciamento delle circostanze.

Nel merito della vicenda deve ribadirsi che il giudicato non costituisce, come sopra anticipato, in coerenza ad un orientamento a più riprese ribadito dalla Suprema Corte, un limite invalicabile in sede esecutiva.

Ove, infatti, a fronte della pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, intervenga la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo, come già evidenziatosi, non sia stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato anche se il provvedimento correttivo da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione e fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle colpite dalla pronuncia di incostituzionalità (così Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, P.m. in proc. Gatto, Rv. 260697 – 01).

E’ proprio la compiuta applicazione di detto principio che induce a ritenere non persuasivo il percorso argomentativo offerto nel caso in esame dal giudice dell’esecuzione genovese, laddove questi, come detto, pur reputando in concreto il fatto ascritto al condannato come di lieve entità, ha però attribuito all’intervenuto giudizio di equivalenza delle circostanze operato in sede di cognizione, nel quadro di un accoro intervenuto tra le parti, la funzione di un limite invalicabile ai suoi poteri.

Detto argomento sconta, anzitutto, un patente profilo di debolezza.

Qualora, all’epoca in cui le parti hanno concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., l’attenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza n. 86/24 della Corte costituzionale fosse già assurta ad opzione interpretativa concretamente praticabile, ciò avrebbe potuto consentire di «costruire» un accordo in termini diversi e più favorevoli all’imputato proprio in relazione al giudizio di comparazione.

Di ciò il Giudice dell’esecuzione non poteva non tenere conto, in un’ottica costituzionalmente orientata ed ispirata, in specie, al principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria all’effettivo disvalore del fatto.

La persuasività di detta lettura appare, a fortiori, ancor più convincente alla luce della recente pronuncia (sentenza n. 117 del 23 giugno 2025) con la quale il Giudice delle leggi – nell’affrontare un tema che ha assunto un deciso rilievo nella decisione assunta a mezzo della presente ordinanza – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di ‘prevalenza disciplinato dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. proprio in relazione all’attenuante della tenuità del fatto introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 e, come detto, la cui sussistenza in fatto è stata riconosciuta dal Giudice dell’esecuzione.

In motivazione la Corte costituzionale ha, infatti evidenziato come anche rispetto a questa attenuante la norma censurata vanificasse «irragionevolmente la funzione di valvola di sicurezza che è alla radice dell’addizione operata dalla cassazione nei termini sopra richiamati», oltre ad impedire «al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta, determinando una violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. anche sotto il profilo del principio di eguaglianza».

Ha, altresì, rimarcato come a fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, l’impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l’attenuante contraddicesse il principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e il principio di finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto.

Sulla scorta di siffatte considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.

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