La motivazione di una sentenza che riguarda imputato diverso da quello giudicato, nullità della sentenza o la “distrazione” è emendabile attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen.?
La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 10773/2026 ha stabilito che la sentenza di appello la cui motivazione afferisce ad un imputato diverso da quello giudicato, ancorché non inesistente, è nulla per mancanza assoluta di motivazione e non può essere emendata attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen., riservata alla rettifica di errori od omissioni formali, non determinanti nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché la stessa, ove l’invalidità sia tempestivamente dedotta con impugnazione, dev’essere annullata con rinvio al giudice di secondo grado per la rinnovazione del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547
Massime precedenti Conformi: N. 17510 del 2018 Rv. 272811-01, N. 15263 del 2025 Rv. 287967-01, N. 244 del 2015 Rv. 261801-01
Massime precedenti Vedi: N. 41180 del 2025 Rv. 288977-01, N. 1088 del 2010 Rv. 245847-01, N. 33398 del 2023 Rv. 285104-01, N. 13942 del 2022 Rv. 283130-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01
