La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 16946 depositata il 30 maggio 2026 (allegata al post) ha aggiunto un tassello ad un percorso giurisprudenziale che va incontro ai difensori e contrasta le restrizioni dei giudici di merito sulla questione del riconoscimento del compenso all’avvocato della fase introduttiva nel processo penale.
Con il D.M. Ministero della Giustizia n.55/2014, entrarono in vigore non solo gli aggiornamenti alle tariffe professionali degli avvocati, ma un sistema totalmente nuovo di calcolo, basato su “fasi”, all’interno delle quali venivano (e vengono tuttora, dato che il D.M. in questione è ancora vigente) accorpate una serie di attività funzionali alle varie fasi procedimentali dei giudizi civili, penali ed amministrativi.
Le fasi di cui parliamo sono: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale.
Con riguardo al procedimento penale, l’art.12 comma 3 del D.M. n.55/2014 elenca tali fasi suddividendole rispettivamente dalla lettera a) alla lettera d).
Senza dilungarci ed entrare nello specifico, enumerando talune situazioni particolari ed eccezioni a tale schema, le attività in parola sono identiche per tutte le varie fasi in cui si sviluppa un procedimento penale: fase delle indagini preliminari, fase GIP/GUP, fase dibattimentale, fase di appello.
La fase introduttiva del procedimento è probabilmente quella che finora è stata ritenuta più restrittiva e meno riconosciuta nella liquidazione dei compensi agli avvocati.
Segnaliamo e commentiamo, a tal proposito, una pronunzia della Corte di Cassazione molto interessante e contenente ampie argomentazioni e riferimenti a recenti arresti sulla questione da parte della medesima Corte Suprema destinata, a sommesso avviso di chi scrive, a mutare la giurisprudenza sulla questione.
La vicenda trae origine da un’istanza di liquidazione del difensore di un imputato ammesso al patrocinio dello Stato, al quale il giudice non aveva riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del procedimento.
A seguito di opposizione ex art.170 D.P.R. n.115/02, il Tribunale confermava il provvedimento del giudice penale, rigettando il ricorso dell’avvocato che, tuttavia, ricorreva per Cassazione con unico motivo, lamentando la violazione dell’art.12 comma 3 lett. b) D.M. n.55/2014.
Con Ord. n.16946 dep. 30.05.2026 la Sez. II Civile accoglieva il ricorso annullando la sentenza e rinviando al giudice di primo grado.
Come detto, questa pronunzia affronta in modo compiuto e con richiami a precedenti (e assai recenti) arresti sul punto, la questione relativa agli elementi che determinano il riconoscimento della fase introduttiva nel processo penale ed il conseguente diritto dell’avvocato al relativo compenso.
Innanzitutto, i giudici di legittimità, confutando le affermazioni del Tribunale, affermano che tra il processo penale e quello civile esistono differenze tali da non potersi operare confronti tra le attività liquidabili.
La pronunzia in commento opera un primo richiamo a precedenti pronunzie sulla questione dibattuta, riaffermando il principio che l’elencazione delle attività costituenti il compenso dell’avvocato contenuta nell’art.12 comma 3 del D.M. 55/2014 deve ritenersi meramente esemplificativa e non tassativa (Cass. n.30315/2022; Cass. 8414/2023).
Tale principio, invero, è ormai consolidato per tutte le fasi, non solo per quella introduttiva.
Successivamente, i giudici di legittimità richiamano espressamente il recente arresto di Cass. n.8414/2023 con cui avevano già affermato che la fase introduttiva non può essere esclusa pur in assenza di atti scritti da parte del difensore, “ben potendo essere integrata anche da tutte le attività che precedono il dibattimento ancorché rese in forma orale”.
Una prima affermazione contenuta nell’Ordinanza in commento degna di sottolineatura è quella secondo cui “devono considerarsi, come sottolineato anche dalla Procura Generale, quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultano prodromiche all’apertura del dibattimento e connesse all’instaurazione del giudizio”
Dobbiamo evidenziare che, nel caso di specie, la Procura Generale aveva richiesto l’accoglimento del ricorso, fatto quasi unico in vicende ancora in una fase evolutiva in giurisprudenza, su cui non vi è un consolidato ed univoco indirizzo, come quella che stiamo trattando.
Secondo gli Ermellini, la fase introduttiva non coincide con lo svolgimento di attività istruttorie ma “è sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attività tipiche della fase in esame (individuate dall’art.12 del D.M. n.55 del 2014 in termini esemplificativi e non tassativi) le quali sono, non solo cronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio e da quella istruttoria.”
La Corte ha così individuato alcuni elementi utili al fine del riconoscimento della fase introduttiva: la costituzione dell’imputato con il patrocinio del difensore (a parere di chi scrive non solo del difensore fiduciario ma anche di quello d’ufficio, soprattutto se nominato ex art.97 comma I° c.p.p.), la costituzione della difesa con il necessario esame degli atti introduttivi del giudizio, la presenza dell’imputato all’udienza ed operando anche in tal caso un altro richiamo ad un più recente arresto della Corte (Cass. n.5807/2024).
Tale richiamo conferma un orientamento che tende ad ampliare le maglie per il riconoscimento delle attività che integrano la fase introduttiva nel procedimento penale (e quindi il diritto al compenso per l’avvocato), tanto che l’Ordinanza in esame concorda con quanto stabilito dalla precedente pronunzia, secondo cui è integrata l’attività ricompresa nella fase introduttiva “quando la difesa dell’imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell’atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento”.
In conclusione, a parere di chi scrive, per l’ampiezza e la chiarezza delle argomentazioni e, soprattutto, per i richiami a precedenti arresti di cui ha ripreso e confermato i contenuti, la pronunzia in commento può costituire la conclusione di un percorso giurisprudenziale iniziato alcuni anni fa, inteso ad aumentare i casi per cui l’avvocato può chiedere e vedersi riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del processo penale, fungendo da solida base per future pronunzie.
Ci auspichiamo che ora i giudici di merito applichino tali principi, perché troppo spesso la Cassazione è più avanti di loro, che molte volte “resistono” anche di fronte ad orientamenti consolidati, costringendo i difensori a ricorrere alla Suprema Corte per vedersi riconosciuti i propri diritti, alimentando un contenzioso di cui potremmo tutti fare a meno.
