Tutte le novità di diritto sostanziale e procedurale introdotte dalla Legge 21 aprile 2026 n. 75 esaminate dalla Relazione n. 43 dell’Ufficio del Massimario (allegata al post).
La legge 21 aprile 2026, n. 75, intitolata «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026, dopo l’ordinario periodo di vacatio, si prefigge lo scopo di riorganizzare e ridefinire l’intero sistema sanzionatorio posto dall’ordinamento, nelle sue varie branche, a tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.
Come i primi commentatori hanno avuto modo di osservare, l’intervento normativo prende le mosse dalla constatazione dell’inadeguatezza del vigente sistema punitivo a fronteggiare le forme più evolute di criminalità agroalimentare, risultando ormai obsolete fattispecie costruite in un’epoca in cui il principale modello criminologico di riferimento era ancora quello del singolo operatore che adultera i propri prodotti a danno del consumatore finale. Viene così riconosciuto che, nell’attuale momento storico, le frodi alimentari più gravi si manifestano attraverso condotte illecite di tipo massivo, svolte in forma stabile e sistematica nell’ambito delle attività d’impresa. Il testo normativo si articola in tre distinti titoli: il primo è dedicato alle sanzioni penali; il secondo alle sanzioni amministrative e il terzo alle disposizioni finali. Per quanto rileva in questa sede, verrà trattato in maniera più approfondita il primo titolo, specificamente afferente alla materia penale, mentre si farà solo un rapido cenno alle ulteriori, pur importanti, novità introdotte dalla legge nel settore amministrativo e riguardanti sia il profilo della prevenzione, sia quello della repressione con sanzioni extrapenali.
Il cuore dell’intervento riformatore è costituito dalle modifiche apportate al codice penale e, in particolare, dalla creazione, nell’ambito del Titolo VIII del Libro II del codice, di un nuovo Capo II-bis, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, in cui trovano sede le nuove fattispecie incriminatrici introdotte dalla novella. Il legislatore si è, in tal modo, fatto carico di un’esigenza di coerenza sistematica in passato più volte segnalata dalla dottrina.
Per la prima volta, viene riconosciuto al «patrimonio agroalimentare» il rango di bene giuridico autonomo, cui viene organicamente dedicato un intero capo del codice penale.
PARTE PRIMA – Modifiche alla legislazione penale sostanziale
2. L’abrogazione del delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.).
3. L’abrogazione dell’art. 517-bis cod. pen.
4. Le modifiche all’art. 517-quater cod. pen.
5. Il nuovo delitto di frode alimentare (art. 517-sexies cod. pen.).
6. Il nuovo delitto di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies cod. pen.).
7. Le circostanze aggravanti speciali (art. 517-octies, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.).
8. La circostanza attenuante speciale (modifica dell’art. 517-quinquies cod. pen.).
9. Le pene accessorie (art. 517-octies, comma primo, 518 e 518.1 cod. pen.).
10. La confisca obbligatoria e per equivalente (art. 518.2 cod. pen.).
11. Le modifiche in tema di responsabilità degli enti.
12. Profili di diritto intertemporale in ordine alle disposizioni sostanziali.
PARTE SECONDA – Modifiche alla legislazione penale processuale
13. Premessa.
14. Disposizioni inerenti alle attività di investigazione e acquisizione probatoria.
14.1. Analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza (modifica dell’art. 223, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
14.2. Ispezione di cose (art. 246, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
14.3. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (modifica dell’art. 266, comma 1, lett. f-ter, cod. proc. pen.).
14.4. Incidente probatorio (modifica dell’art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.).
14.5. Operazioni sotto copertura (modifica dell’art. 9, comma 1, lett. a, legge 16 marzo 2006, n. 146).
15. Disposizioni inerenti alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati.
15.1. Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari sequestrati (modifica dell’art. 260, comma 3, cod. proc. pen.).
15.2. Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari sequestrati (art. 86-quater disp. att. cod. proc. pen.).
15.3. Destinazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili sequestrati o confiscati (modifica dell’art. 16, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99).
16. Profili di diritto intertemporale in ordine alle disposizioni processuali.
Buona lettura dalla redazione di Terzultima Fermata.
