Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 802/2026, 11 dicembre 2025/14 gennaio 2026, ha chiarito che, in tema di liquidazione delle spese processuali, la sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 – che non si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata – non comporta l’inammissibilità del ricorso ma giustifica un’adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c.
Nel caso in esame, il collegio decidente, dichiarando inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che – senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 – non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa.
Il D.M. n. 110/2023 è attuativo dell’art. 46, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ. relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121 cod. proc. civ. (come modificato dal d. lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico». La modifica normativa tiene conto, da un lato – come indicato nella Relazione illustrativa al citato d. lgs. n. 149/2022 – delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall’altro dell’elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (tra le tante, Cass., n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (…) e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice».
Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1 che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’articolo 6 (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5 margini orizzontali di cm. 2,5), spazi esclusi (art. 3, comma 2), depurandosi dal conteggio le parti iniziali (compresa la sintesi dei motivi), le conclusioni e le parti dell’atto a esse successive a termini dell’art. 4 D.M. cit.
La parte può derogare a tali limiti ove il difensore ne esponga le ragioni (art. 5 D.M. cit.).
Il format degli atti del giudizio di legittimità tiene, inoltre, conto anche dei criteri stabiliti da decreto del Primo Presidente della Cassazione ex art. 8, comma 3, D.M. cit., criteri indicati ante litteram dal Protocollo citato dal controricorrente, emanato all’atto dell’entrata in vigore della norma primaria.
La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una
esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021).
Tuttavia, diversamente da come opinato dal controricorrente, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit. (Cass., n. 27552/2025; Cass., n. 32405/2024; Cass., 32228/2024; Cass., n. 7600/2023).
Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve
farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Nella specie, il format del ricorso per cassazione non rispetta il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n. 110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pagine di
esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile.
Per tali motivi, si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.
