Cassazione civile, Sezioni unite, ordinanza n. 89/2026, 2 gennaio 2026 (Rv. 677527-01), ha chiarito che, in tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, la richiesta da parte del professionista di compensi eccessivi o sproporzionati integra un illecito istantaneo.
Lo stesso si consuma ed esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la richiesta di compenso non dovuto è formulata al cliente, integrando tale atto la lesione dell’interesse protetto dalla norma deontologica, mentre non assume alcuna rilevanza la data della sua effettiva dazione.
