Magistrato che nomini congiunti o amici come curatori fallimentari o commissari giudiziali: compie un illecito disciplinare per violazione dell’obbligo di astensione (Vincenzo Giglio)

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Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza n. 260/2026, 5 gennaio 2026 (Rv. 677531-01), ha affermato che integra l’illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella “consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge“, la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti – implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell’intero ufficio giudiziario – operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall’art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.

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