Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 19625/2026, 26/28 maggio 2026, ha ribadito che, nel procedimento di riesame, è onere della parte che invochi l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva.
Quanto alla c.d. retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in ipotesi di “contestazioni a catena”, è certamente vero che la finalità dell’invocato istituto è quella di evitare che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di due o più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona.
In particolare, come sottolineato dal giudice delle leggi, il nucleo di disvalore del fenomeno risiede nell’impedimento, a esso conseguente, al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, essendo a tal fine insufficiente la sola previsione di cui all’art. 303, cod. proc. pen., in difetto di adeguati correttivi che impediscano l’effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell’imputato, tramite il “cumulo materiale” dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato (in motivazione, Corte cost. n. 293 del 2013).
Si impone tuttavia una premessa generale che tenga conto dei principi formulati in materia sia dal giudice delle leggi con la sentenza richiamata, che dal giudice di legittimità.
I giudici della Consulta hanno ritenuto la illegittimità costituzionale dell’art. 309, cod. proc. pen., alla stregua del parametro di cui all’art. 3 Cost., ove interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento del riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza (c.d. desumibilità).
Come ricordato dal giudice delle leggi, l’interpretazione della norma è il precipitato di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione compositivo di un contrasto tra un indirizzo tradizionale che negava la cognizione del giudice del riesame circa la verifica delle condizioni per la retrodatazione e uno di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione della ordinanza impugnata e sempre che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549 – 01; conf. Sez. U, n. 45247 del 2012, n.m.).
Il giudice delle leggi, nell’intervento sopra richiamato, ha precisato che la seconda condizione limitativa si prestava a determinare situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che versavano in situazioni identiche e per fattori puramente accidentali, finendo per dipendere l’ampiezza della cognizione del giudice del riesame dalla puntualità delle indicazioni ricavabili dal provvedimento coercitivo impugnato.
Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della operatività della regula iuris in commento, è necessaria la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Da ciò consegue, per esempio, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un co-indagato non possono essere ritenuti rilevanti se, al momento delle dichiarazioni, non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (Sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269680 – 01).
Di qui il principio, formulato in relazione alla prima delle due condizioni, secondo il quale, nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all’asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell’emissione dell’ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non intacca l’intrinseca legittimità dell’ordinanza, ma agisce sul piano dell’efficacia della misura cautelare (Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, Rv. 271168 – 01, in cui, in motivazione, la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell’esecuzione del primo titolo
custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ai sensi dell’art. 306, cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351 – 01; Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Rv. 262933 – 01).
Quanto, invece, alla nozione di anteriore “desumibilità” dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, essa non coincide con la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma con una condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, cit., Rv. 277351 – 02, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto
l’informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l’applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda; Sez. 1,n. 27658 del 12/04/2013, Rv. 254005 – 01).
Corollario dei principi sopra richiamati è, dunque, l’affermazione secondo cui costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l’applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall’ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l’ordinanza successiva (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013,
Rv. 257827 – 01; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511 – 01; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577 – 01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all’interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell’informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).
