Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19650/2026, 14/28 maggio 2026, ha ribadito che la necessità per il giudice dell’appello di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l’imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria.
Il contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto è una circostanza sufficiente a configurare l’obbligo, per il giudice d’appello, di rinnovare l’istruttoria dibattimentale (cfr., ad es., Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Rv. 283678 – 01, secondo la quale «in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, il giudice di appello che pervenga a una riforma della decisione assolutoria di primo grado, ove sussista contrasto tra due fonti testimoniali incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, è obbligato alla riassunzione di entrambe, non potendo privilegiare l’escussione di una sola di esse»).
Inoltre, la necessità per il giudice dell’appello di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale anche per l’imputato che abbia reso dichiarazioni in causa propria (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488 – 01; in senso conforme cfr. Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Rv. 286301 – 01; vds. anche, nello stesso senso, Corte EDU 8 luglio 2021, Maestri c. Italia).
