Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n.19627/2026, 14/28 maggio 2026, ha affrontato e chiarito il quesito attinente alla sorte del diritto del condannato a presentare personalmente l’istanza di rescissione quando egli abbia rilasciato procura speciale al difensore per proporre l’istanza avverso il medesimo provvedimento ed essa sia stata presentata.
L’art. 629 bis, cod. proc. pen. prevede che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo
prima della pronuncia della sentenza.
A norma del capoverso, la richiesta è presentata personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
Il provvedimento di rigetto della precedente richiesta di rescissione è divenuto definitivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse dei richiedenti.
Come è stato statuito con riferimento alle previsioni dell’art. 625-ter cod. proc. pen. la richiesta di rescissione del giudicato ha natura di impugnazione straordinaria (Sez. U., n. 36848 del 2014, Burba, Rv.259990 – 01).
La qualificazione data dalle Sezioni unite conserva valore anche dopo l’abrogazione
dell’art. 625-ter perché ad essa è seguita l’introduzione dell’art. 629 bis ad opera della legge n. 103/2017, proprio in sostituzione della disposizione contestualmente abrogata; l’innovazione recata dal d.lgs. n. 150/2022 non ha inciso sulla natura del rimedio.
Pertanto, occorre prima di tutto verificare l’ammissibilità della riproposizione del medesimo mezzo d’impugnazione avverso il medesimo provvedimento da parte del soggetto titolare del relativo diritto. Il tema è collegato a quello della consumazione del potere di impugnazione, ove già proposta e, pertanto, al principio di unicità dell’impugnazione, da considerare, tuttavia, in un senso diverso da quello emergente allorquando si verte in ipotesi di diritto riconosciuto tanto all’interessato che al suo
difensore.
Con riguardo a questa seconda ipotesi, si era affermato che l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest’ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione, poiché l’astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall’imputato,
rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l’esigenza di assegnare una “ragionevole durata” al processo, sulla base di quanto imposto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 – 01).
Tuttavia, trattasi di principio fortemente ridimensionato, con una lettura più attenta alle prerogative difensive, dal giudice delle leggi.
Questi, investito del relativo incidente di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato (Corte cost. n. 317 del 2009).
In quella sede, i giudici della Consulta, investiti dalla Corte di cassazione della questione di incostituzionalità della norma di cui all’art. 175, cod. proc. pen., in allora vigente, secondo l’interpretazione dominante espressa dal diritto vivente (Sez. U, n. 6026/2008, cit.), hanno inquadrato la stessa nella più vasta problematica della garanzia del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell’imputato contumace, con rinvio ai pertinenti strumenti sovranazionali [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia in base alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 che all’art. 14 comma 3, lettera d), attribuisce all’imputato il «diritto di essere presente al processo»; art. 6 della Convenzione EDU e art. 3, secondo protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo; art. 5, numero 1), Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea (2002/584/GAI), relativa al mandato d’arresto europeo].
Richiamate le modifiche che avevano interessato la norma sospetta di incostituzionalità, la Corte delle leggi ha escluso, intanto, che potesse determinarsi “per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., una tutela inferiore a quella già esistente in base al diritto interno”, senza potersi al contempo ammettere “che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per la stessa via, rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale”; ha, dunque, valutato l’eventualità, prospettata dallo stesso diritto vivente richiamato, che il diritto di difesa del contumace inconsapevole dovesse essere bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo, di cui al secondo comma dell’art. 111 della Costituzione; ma, ciò premesso, ha ritenuto che, per validare la costituzionalità della norma censurata, nell’interpretazione dominante, la limitazione di quel diritto fondamentale non potesse essere giustificata alla stregua dei principi dell’unicità del diritto all’impugnazione e del divieto di bis in idem, dovendosi garantire al contumace inconsapevole una misura ripristinatoria effettiva che, pertanto, non poteva ritenersi «consumata» dall’atto di un soggetto – il difensore – che non aveva ricevuto un mandato ad hoc e che agiva esclusivamente di propria iniziativa, poiché «L’esercizio
di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all’effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona».
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, nel pronunciarsi in ordine al microsistema normativo che, prima della riforma del processo in assenza, era destinato a regolamentare la conoscibilità della sentenza, attraverso la previsione di termini generali predefiniti ex lege e operanti con automatismo, ha successivamente ammonito, con riferimento specifico alla notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza, sulla necessità che, per l’imputato contumace, il termine per impugnare decorresse dall’esecuzione della notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, quando tale notificazione fosse avvenuta dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen., e dalla loro scadenza, quando la notificazione fosse stata eseguita antecedentemente (Sez. 6, n. 13447 del 12/02/2014, Rv. 259455 – 01, anche in motivazione; Sez. 2, n. 21486 del 20/03/2019, Rv. 276654 – 01; Sez. 6, n. 14356 del 05/02/2009,Rv. 243248 – 01).
Tuttavia, nel disciplinare l’istituto della rescissione del giudicato, l’art. 629 bis cod. proc. pen. attribuisce il diritto al rimedio unicamente al condannato, che lo esercita personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale. Sicché, il quesito attiene alla sorte del diritto del condannato a presentare personalmente l’istanza di rescissione quando egli abbia rilasciato procura speciale al difensore per proporre l’istanza avverso il medesimo provvedimento ed essa sia stata presentata.
E, sul punto, la Suprema Corte ritiene condivisibile l’avviso espresso da numerose decisioni del giudice di legittimità, secondo il quale con il rilascio della procura l’imputato si spoglia del proprio diritto all’impugnazione (principio formulato in relazione a imputato che, dopo esser stato giudicato con sentenza emessa in contumacia, aveva conferito al proprio difensore procura speciale per proporre istanza di rimessione in termini per impugnare autonomamente la decisione: Sez. 2, n. 42651 del 13/10/2015, Rv. 265256 – 01; Sez. 6, n. 10537 del 09/02/2017, F., Rv. 269729 – 01), sia pure a condizione che il medesimo abbia avuto conoscenza del provvedimento impugnabile (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Rv. 252957 – 01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha precisato che la prima istanza, introduttiva del procedimento concluso con il provvedimento di rigetto della Corte di appello di Torino del 17 ottobre 2023 (e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, giusta sentenza del 21/03/2024 della Terza Sezione penale della Suprema Corte) era stata presentata dal difensore in forza di una procura speciale, conferitagli nel giugno 2023 dagli istanti, sul presupposto, espressamente riportato, che i medesimi avevano avuto conoscenza del provvedimento del quale si chiedeva la rescissione.
