Revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio: i chiarimenti della Cassazione sul regime delle impugnazioni (Vincenzo Giglio)

Judge tearing admission document in courtroom with surprised audience

Cassazione penale, Sez. IV, ordinanza n. 17858/2026, 15/18 maggio 2026, ha chiarito che, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stat0 disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge; mentre, nel caso in cui la revoca sia stata adottata ex officio il provvedimento di revoca è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice, mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 – 01).

In ordine al regime di impugnazione del decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottato dal giudice procedente ai sensi dell’art.112 del TUSG, la Suprema Corte ha rilevato che il provvedimento è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99, relativo alla decisione sull’istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura “compilativa”, non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il “ricorso” al presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il predetto “ricorso” (cfr.
Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667 – 01).
Su tale assetto è intervenuta la legge 168/05 di conversione del d.l. 115/2015 che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d’ufficio da parte del magistrato (art. 112 co. 1 lett. d)) nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92, confermando la ricorribilità diretta del provvedimento che decide sulla richiesta di revoca ai sensi del citato art. 112 co. 1 lett. d) (art. 113).

Così ricostruito il sistema impugnatorio in esame, il punto di partenza è rappresentato dal fatto che il ricorso diretto per cassazione è previsto solo avverso il provvedimento di revoca adottato su richiesta dell’ufficio finanziario e non anche avverso quello adottato d’ufficio dal giudice procedente.

A tale proposito, la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale, nel caso di revoca dell’ammissione al beneficio disposta su richiesta dall’amministrazione finanziaria, l’interessato, ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di
ricorrere direttamente per cassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit., per violazione di legge (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269672 – 01); mentre, nel caso in cui la revoca sia stata adottata ex officio il provvedimento di revoca è reclamabile unicamente davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (Sez. 4, ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282573 – 01; Sez. 4, sentenza n. 37519 del 03/05/2017, Rv. 270851 – 01), mentre non è esperibile il ricorso per cassazione (Sez. 4, ordinanza n. 47812 del 08/10/2019, Rv. 277558 – 01).
Ne consegue che, sulla base del sistema disegnato dalla giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione diretta del decreto di revoca mediante ricorso per cassazione costituisce un rimedio esperibile in via, non necessaria, ma alternativa rispetto all’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario procedente (cfr. anche, in parte motiva, Sez. 4, n.8265 del 27/01/2026, n.m., nonché Sez. 4, ordinanza n.39835 del 20/11/2025, n.m.).

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