Detenzione di stupefacente: condizioni che legittimano la confisca del denaro nella disponibilità dell’imputato (redazione)

Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18578/2026, 15/22 maggio 2026, ha ribadito che, in relazione alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che – in tale ipotesi – non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248– 01).

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