Impugnazione di misure cautelari reali: il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale rilasciata dopo l’emissione del provvedimento da impugnare (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19345/2026, 15/27 maggio 2026, ha ribadito che in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev’essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, la quale non può essere rilasciata antecedentemente all’emissione del provvedimento da impugnare, posto che l’interesse alla impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata.

Tale interpretazione è già stata affermata in una fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore di un ente, terzo interessato, avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di sequestro preventivo (Sez. II, n. 6724 del 05/02/2026, Rv. 289488).
Nel caso in esame, il difensore non era munito di procura speciale per proporre ricorso in cassazione, posto che la procura rilasciata, presente in atti, era limitata espressamente alla proposizione dell’istanza di riesame.

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