Termine di prescrizione: il suo decorso termina alle ore 24 del giorno finale (Vincenzo Giglio)

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Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19334/2026, 15/22 maggio 2026, ha ribadito che il decorso del termine di prescrizione termina alle ore ventiquattro del giorno finale.

In fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 13 febbraio 2026, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MB in relazione ai reati a lei ascritti per intervenuta prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte civile AM, eccependo la nullità della sentenza di appello in quanto alla data della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non era decorso, per cui la revoca delle statuizioni civili era illegittima.

In diritto

Il ricorso è fondato.
Si rileva, in primo luogo, che non sono stati contestati i singoli periodi di sospensione della prescrizione elencati dalla Corte di appello, avendo la ricorrente soltanto proceduto ad un calcolo dei giorni elencati negli stessi.
Poiché i calcoli dei termini di sospensione della prescrizione riportati in ricorso e nella sentenza impugnata sono stati correttamente effettuati, aggiungendo sette anni e mezzo dalla data del commesso reato (30 marzo 2015) ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e i 908 giorni di sospensione della prescrizione, si rileva che il termine di prescrizione dei reati contestati è decorso il 26 marzo 2025, data della pronuncia della sentenza di primo grado. Pertanto, a quella data, i reati non erano ancora prescritti, posto che “il decorso del termine di prescrizione … termina alle ore ventiquattro del giorno finale” (Sez. III, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. 263650-01).
La Corte di appello non poteva, pertanto, revocare le statuizioni civili.

Come efficacemente spiegato in motivazione di Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola, Rv. 283670-01 “La Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 182 del 2021, ha, a sua volta, osservato che [i]imprescindibile condizione perché il giudice dell’impugnazione possa decidere, non ostante il proscioglimento dell’imputato, sugli interessi civili è dunque, anzitutto, l’emissione di una valida condanna nel grado di giudizio immediatamente precedente, impugnata dall’imputato o dal pubblico ministero, alla quale sia sopravvenuta una causa estintiva del reato». Di conseguenza, affinché possa ritenersi “valida” la sentenza di condanna sulle statuizioni civili la causa estintiva deve essere sopravvenuta rispetto alla condanna di primo grado. Invero, l’art. 578 cod. proc. pen. fa riferimento, ai fini della pronuncia sugli effetti civili, al solo giudice d’appello o alla Corte di cassazione che dichiarino estinto il reato per prescrizione (o amnistia), senza menzionare anche la pronuncia del giudice di primo grado e, quindi, correla logicamente tale principio al sopravvenire della prescrizione dopo la decisione di primo grado (Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Rv. 243290-01). In tale prospettiva ermeneutica la sopravvenienza della causa estintiva è inscindibilmente connessa alla validità della condanna alle statuizioni civili nel grado immediatamente precedente. Una conferma a tale affermazione proviene dalla decisione delle Sezioni unite “Citaristi” (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Rv. 221191-01) che hanno ritenuto illegittima la sentenza d’appello che, accertata la maturazione della prescrizione del reato in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado a seguito di sua derubricazione, confermi le statuizioni civili contenute in detta sentenza”.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, dovendo essere ripristinate le statuizioni civili disposte in primo grado.

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