Decreto di sequestro revocato dal PM: non preclude l’emissione di un nuovo decreto sugli stessi beni, per la stessa ipotesi di reato e fondato sugli stessi elementi conoscitivi (Vincenzo Giglio)

Judge tearing a document titled Decreto di Sequestro in courtroom

Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19349/2026, 15/27 maggio 2026, ha chiarito che, in tema di sequestro preventivo, non sussiste preclusione cautelare endo-processuale nel caso in cui, successivamente alla revoca di un precedente sequestro da parte del PM, ne sia da quest’ultimo nuovamente richiesta l’adozione in relazione ai medesimi beni, per lo stesso reato e sulla base degli stessi elementi, non essendo la revoca un provvedimento decisorio adottato in sede di impugnazione, non più rivisitabile (Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv. 283775-01, in tema di revoca di sequestro preventivo).
In particolare, nei principi contenuti nella sentenza “Tonetti” – pienamente esportabili, alla luce della medesima ratio sottesa, alle ipotesi di revoca del sequestro probatorio – si precisa come il provvedimento di revoca adottato dal PM non possa considerarsi un provvedimento decisorio adottato all’esito di un procedimento incidentale di impugnazione, come tale idoneo a consentire la formazione di una preclusione endo-processuale; detto provvedimento, proprio perché adottato non in sede di impugnazione bensì quale conseguenza di un’esclusiva decisione discrezionale da parte dall’organo dell’accusa, deve ritenersi sostanzialmente fondato su ragioni di insindacabile opportunità.

D’altra parte, non è neppure configurabile – nella fattispecie – la prospettata consunzione dell’azione cautelare, che, una volta esercitata e conclusasi con l’emanazione del provvedimento poi revocato dal pubblico ministero, non potrebbe essere esercitata una seconda volta, in relazione ai medesimi fatti, per lo stesso reato e sulla base dei medesimi elementi, non essendo prevista una tale preclusione nella materia cautelare nella quale la preclusione endo-processuale consegue esclusivamente alla inoppugnabilità di un provvedimento adottato all’esito di un procedimento incidentale di impugnazione.

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